Controlli e liti

Il concordato «evita» sanzioni sulle accise

di Ferruccio Bogetti e Gianni Rota

Per la società ammessa al concordato preventivo non sono irrogabili le sanzioni per gli omessi versamenti delle accise anche se scadute appena prima dell’avvio della procedura concorsuale. Innanzitutto perché per la loro irrogazione deve esserci una condotta oggettivamente illecita connotata soggettivamente da dolo e/o colpa la quale va provata, fermo restando l’esimente della buona fede o delle cause di forza maggiore. La società potrebbe inoltre non pagare le accise per mancanza di risorse finanziarie, che anche se possedesse non potrebbe ugualmente utilizzare per non incorrere in una condotta illecita, consistente nella violazione della par conditio creditorum. Lo ha stabilito la Ctp Varese, sentenza 63/04/18 (presidente Fazio, relatore Boschetto).

Il 3 aprile 2017 una Spa presenta presso il tribunale fallimentare la domanda di concordato in bianco e viene ammessa alla procedura l’11 aprile. Ciò nonostante l’agenzia delle Dogane le notifica un avviso di pagamento di 78mila euro per accise per il gas naturale non versate entro la scadenza del 31 marzo 2017 ed un atto di irrogazione sanzioni per oltre 22mila euro.

La società ricorre contro le sanzioni irrogate in Ctp. Secondo il contribuente, la presentazione del concordato in bianco congela la situazione debitoria ante-concordato, blocca le azioni esecutive e consente il soddisfacimento dei creditori nel rispetto della par condicio. Il mancato pagamento delle accise è pertanto inadempimento legittimo che trova causa nella stessa procedura concordataria e dunque, mancando il presupposto giuridico, non sono irrogabili le sanzioni.

L’amministrazione resiste. L’avvio della procedura impedisce ai creditori per causa anteriore l’inizio o il proseguimento di azioni cautelari sul patrimonio dei debitori, ma non anche l’emissione di atti impostivi e/o sanzionatori che, non avendo natura esecutiva, intendono solo rendere edotto il contribuente dell’entità del debito consentendo altresì all’ufficio di munirsi di un titolo giuridico da utilizzare quando si rende definitivo il decreto di omologa del concordato preventivo.

Ma la Ctp annulla le sanzioni per questi motivi:

per irrogare una sanzione amministrativa occorre che la violazione sia determinata da una condotta oggettiva illecita imputabile al contribuente e dalla contemporanea sussistenza dell’elemento psicologico, ovvero dal dolo e/o dalla colpa. La sanzione non si applica in assenza della relativa prova oppure, se viene accertata la buona fede del contribuente o per assenza di dolo e/o colpa o per la presenza di cause di forza maggiore e/o per errori scusabili di fatto e/o di diritto;

nessuna sanzione va applicata alla società ammessa al concordato preventivo per il mancato pagamento delle accise, anche se scadute appena prima dell’avvio della procedura concorsuale, se il legale rappresentante, in totale assenza di dolo e/o colpa, non le paga per mancanza di risorse finanziarie. Ma, anche possedendole, la società non può utilizzarle per evitare di dare corso a una condotta illecita, consistente nella violazione della par conditio creditorum.

Ctp Varese, sentenza 63/04/18

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