Il conferimento dello studio in Stp è soggetto a Iva
Anche l’evoluzione da studio professionale a società tra professionisti (Stp) mediante un’operazione di conferimento riceve il disincentivo del carico fiscale che essa provoca: non un’operazione “neutrale” ma realizzo di plusvalenze e imponibilità a Iva. Lo affermano le Entrate nella risposta a interpello 125/2018. Già nella risposta 107/2018 le Entrate avevano stroncato il passaggio da studio associato a Stp mediante “trasformazione”, anch’essa considerata come fattispecie non neutrale. L’operazione di conferimento oggetto di interpello era stata ipotizzata da un odontoiatra che intendeva conferire il suo studio individuale in una Stp già costituita in forma di Srl, ricevendo “in cambio” il 50% del capitale sociale della società conferitaria. Lo studio individuale oggetto di conferimento comprendeva beni materiali, beni immateriali, contratti (con dipendenti, con fornitori, utenze, la locazione dello studio), crediti verso la clientela, debiti verso fornitori e avviamento.
Nel quesito alle Entrate il contribuente ha ipotizzato di configurare questo conferimento come se avesse a oggetto un’azienda, con la conseguenza che esso non comporterebbe il realizzo di plusvalenze (o minusvalenze) e deve essere considerato al di fuori del campo di applicazione dell’Iva. Le Entrate, dopo aver rilevato che il conferente, prima del conferimento, non esercita e determina il proprio reddito imponibile secondo le regole previste per i redditi di lavoro autonomo, concludono che all’operazione di conferimento dello studio professionale nella Stp non può essere applicato il regime di neutralità di cui all’articolo 176 del Tuir.
A suffragio della tesi le Entrate menzionano due sentenze di Cassazione, l’una del 1967 (la 1889/1967) e l’altra dal 2010 (la 2860) per dimostrare «che nello studio professionale è di gran lunga predominante l’attività personale del professionista rispetto all’organizzazione dei beni materiali e immateriali». Questa considerazione non è del tutto corretta. È ovvio che senza un professionista non esiste uno studio professionale; ma non è detto che, sotto il profilo materiale, il professionista “valga” più della struttura in cui opera o dell’avviamento di tale struttura. Inoltre:
- in Cassazione 11896/2002 si è affermato che «gli studi professionali in genere, ed in particolare quelli in cui venga esercitata l’attività medica possono anche essere organizzati sotto forma di azienda cosiddetto professionale»;
- in Cassazione 10178/2007 si è affermato che «anche gli studi professionali, infatti, possono essere organizzati in forma di azienda, ogni qualvolta al profilo personale dell’attività svolta si affianchino un’organizzazione di mezzi e strutture»;
- in Cassazione 5848/1979 si è affermato che «è giuridicamente configurabile la cessione di uno studio professionale insieme con il suo avviamento» il quale «consiste in una qualità del detto studio, il quale viene ceduto, quale complesso di elementi organizzati».