Il contratto fa da guida al bilancio con il nuovo Oic 11
Individuazione di diritti, obblighi e condizioni contrattuali come base dell’applicazione del principio della rappresentazione sostanziale dei fatti aziendali nel bilancio. L’Organismo italiano di contabilità (Oic) ha diffuso in forma di “bozza per la consultazione” il principio contabile Oic 11 («Finalità e postulati del bilancio d’esercizio»): eventuali osservazioni devono essere inviate entro il 13 novembre 2017.
Per «postulati di bilancio» si intendono le disposizioni dell’articolo 2423-bis del Codice civile, relativo ai principi di redazione del bilancio, ma anche quelle previste dagli articoli 2423 e 2423-ter.
La nuova versione contiene anche l’illustrazione dei due principi che, per alcuni aspetti, costituiscono una novità: rappresentazione sostanziale riferita alla sostanza dell’operazione o del contratto (articolo 2423-bis del Codice civile) e rilevanza (articolo 2423 del Codice civile).
Il documento precisa che, nei casi in cui i principi contabili emanati dall’Oic non contengono una disciplina per fatti aziendali specifici, la società include tra le proprie politiche contabili, uno specifico trattamento contabile, sviluppato facendo riferimento alle seguenti fonti, in ordine gerarchicamente decrescente:
■in via analogica, disposizioni contenute in principi contabili nazionali che trattano casi simili, tenendo conto delle previsioni contenute negli stessi per quanto riguarda definizioni, presentazione, rilevazione, valutazione e informativa;
■ i postulati di bilancio: l’Oic avverte che nelle motivazioni alla base delle decisioni assunte sarà chiarito il rapporto tra i postulati di bilancio e i framework internazionali di generale accettazione, come Ias/Ifrs e Usgaap, eccetera.
La rappresentazione
Il primo e fondamentale passo che il redattore del bilancio deve compiere è il confronto delle clausole contrattuali della transazione, relativa al fatto aziendale, con le disposizioni dei singoli principi contabili.
Infatti, le definizioni, le condizioni richieste per l’iscrizione o la cancellazione degli elementi di bilancio, i criteri di valutazione contengono i parametri principali attraverso i quali l’attento esame dei termini contrattuali delle transazioni conduce alla loro rilevazione e presentazione in bilancio tenuto conto anche del postulato generale della rappresentazione sostanziale.
Pertanto, la prima attività del redattore del bilancio è l’individuazione dei diritti, degli obblighi e delle condizioni ricavabili dai termini contrattuali delle transazioni e il confronto con le disposizioni dei principi contabili per accertare la correttezza dell’iscrizione o della cancellazione di elementi patrimoniali ed economici.
L’analisi dei contratti è rilevante anche per stabilire «l’unità elementare da contabilizzare» ai fini della segmentazione o aggregazione degli effetti sostanziali derivanti da un contratto o da più contratti. Infatti, da un unico contratto possono emergere più diritti o obbligazioni che richiedono una contabilizzazione separata, mentre da più contratti possono discendere effetti sostanziali che richiedono una contabilizzazione unitaria. Ulteriori chiarimenti saranno contenuti nelle motivazioni alla base delle decisioni assunte.
Rilevanza
Un’informazione è rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari dell’informazione: questi sono investitori, finanziatori e altri creditori.
La rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è giudicata nel contesto complessivo dello stesso ed è quantificata tenendo conto sia di elementi qualitativi che quantitativi.
Gli elementi quantitativi considerano la dimensione degli effetti economici, mentre quelli qualitativi riguardano le caratteristiche peculiari dell’operazione o dell’evento, di importanza tale da poter ragionevolmente influenzare le decisioni economiche dei destinatari primari del bilancio.
Il principio di prudenza, generalmente, prevale rispetto a quello di competenza. Il codice civile delinea un effetto asimmetrico nella contabilizzazione dei componenti economici: si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla chiusura dell’esercizio, mentre si deve tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso.
Con riferimento alla prospettiva della continuità aziendale, una società è in funzionamento se non interviene una delle cause di scioglimento di cui all’articolo 2484 del Codice civile. Gli amministratori devono acquisire le informazioni disponibili e se sono a conoscenza del fatto che in un arco temporale futuro di almeno dodici mesi dalla chiusura dell’esercizio intervenga, o è probabile che intervenga, una delle cause di scioglimento devono tenerne conto nella redazione del bilancio, dandone adeguata informativa.
Per competenza, costanza nei criteri di valutazione, comparabilità, e neutralità sono confermate le disposizioni contenute nella precedente versione del principio contabile.