Contabilità

Il contratto si considera solo se è esigibile

di Franco Roscini Vitali

Il nuovo principio contabile Ifrs 15, che riguarda la contabilizzazione dei ricavi provenienti da contratti con i clienti, si applica a partire dai bilanci 2018 e il regolamento 2017/1987 detta alcune modifiche. Il principio sostituisce le disposizioni contabili in materia di ricavi contenute in altri documenti: sono ritirati gli Ias 11 (Lavori su ordinazione), 18 (Ricavi), gli Ifric 13 (Programmi di fidelizzazione della clientela), 15 (Accordi per la costruzione di immobili), 18 (Cessioni di attività da parte della clientela) e il Sic 31 (Ricavi).

Anche in questo caso, come per il leasing, si passa dal modello della rilevazione contabile basata sul trasferimento sostanziale dei rischi e benefici al modello basato sul trasferimento del “controllo” di beni e servizi. I ricavi non sono rilevati al fair value ma al corrispettivo al quale l’impresa ritiene di avere diritto, con alcune specifiche limitazioni.

La valutazione dell’esistenza del contratto si basa sull’esigibilità di diritti e obbligazioni e non sulla forma dello stesso: questo richiede un grado di giudizio piuttosto elevato che, in alcuni casi, potrebbe comportare, in giurisdizioni diverse, una valutazione differente con riferimento a contratti simili.

All’inizio, l’impresa valuta beni e servizi promessi nel contratto stipulato col cliente e identifica come «obbligazione di fare» la promessa di trasferire al cliente:

il bene o servizio (o la combinazione di beni e servizi); oppure,

una serie di beni o servizi distinti che sono sostanzialmente simili e seguono lo stesso modello di trasferimento al cliente.

Nel determinare il corrispettivo della transazione, l’impresa considera anche l’effetto di eventuali riduzioni, sconti, rimborsi, incentivi, penalità o altro e il corrispettivo può variare per il verificarsi o no di un evento futuro.

Il corrispettivo poi tiene conto del valore temporale del denaro se i termini di pagamento concordato offrono al cliente o all’impresa un beneficio significativo in termini di finanziamento del trasferimento al cliente dei beni o servizi: in questo caso il contratto contiene una componente di finanziamento significativa.

Pertanto, gli interessi attivi e passivi sono esposti nel conto economico separatamente rispetto ai ricavi: tuttavia, è consentito non rettificare l’importo del corrispettivo se all’inizio del contratto l’impresa si aspetta che il periodo di tempo tra il trasferimento del bene o del servizio e il pagamento da parte del cliente non supererà un anno.

Si tratta della medesima regola dettata dall’Organismo italiano di contabilità nei principi contabili nazionali.

L’Ifrs 15 contiene poi specifiche disposizioni, relative alle modifiche contrattuali, analizzando le ipotesi della contabilizzazione come un nuovo contratto e della contabilizzazione non come nuovo contratto.

Inoltre, se è concesso al cliente il diritto di reso alla data di trasferimento del controllo dei beni, l’impresa rileva:

i ricavi per l’importo del corrispettivo che si attende di avere diritto di ricevere, escludendo i prodotti trasferiti di cui si attende il reso;

la passività per l’ammontare che si attende di dover restituire al cliente;

l’attività per il diritto a recuperare i prodotti venduti oggetto di reso da parte del cliente. Il valore di tale attività è pari al precedente valore contabile dei prodotti venduti (per esempio, il costo contabilizzato come rimanenza) al netto di eventuali costi previsti per il recupero ed eventuali riduzioni di valore dei prodotti resi.

A ogni data di chiusura del bilancio è aggiornata la stima degli importi citati.

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