Contabilità

L’emergenza coronavirus si riflette anche sui bilanci del 2019

In nota integrativa tra i fatti successivi alla chiusura i primi effetti dell’epidemia

IMAGOECONOMICA

di Primo Ceppellini e Roberto Lugano

Sono di tutta evidenza i drammatici effetti che l’epidemia di coronavirus avrà sull’economia reale 2020, nonché sui bilanci che le imprese chiuderanno alla fine dell’anno corrente. È però possibile che già alcuni aspetti dei bilanci 2019 siano interessati.

Fatti successivi alla chiusura dell’esercizio
Siamo in presenza di accadimenti successivi alla data di chiusura dei bilanci 2019, e quindi occorre fare riferimento alle indicazioni del principio contabile Oic 29. Il paragrafo 59 distingue tre ipotesi:

a) fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilanci (ipotesi che qui non interessa);
b) fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio, ovvero i fatti che indicano situazioni sorte dopo la data di bilancio che non richiedono variazione dei valori di bilancio, in quanto di competenza dell’esercizio successivo, bensì indicazione in nota integrativa;
c) fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale.

Nota integrativa e relazione sulla gestione
Nella maggior parte dei casi, gli effetti dell’epidemia si stanno concretizzando in una contrazione dei ricavi e degli incassi, non compensate da una riduzione di spese per la presenza di costi fissi, e quindi in una riduzione degli utili. È vero che si tratta di un aspetto di competenza 2020, ma è indispensabile che la nota integrativa dia conto della situazione, almeno per quanto è possibile capire entro il termine di redazione della bozza di bilancio. Il paragrafo 61 dell’Oic 29 ricorda chiaramente che «i fatti del tipo (b) non sono rilevati nei prospetti quantitativi del bilancio; tuttavia, se rilevanti sono illustrati nella nota integrativa perché rappresentano avvenimenti la cui mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità per i destinatari dell’informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni».

La relazione sulla gestione, inoltre, deve illustrare i rischi aziendali e l’evoluzione prevedibile della gestione (articolo 2428 del Codice civile).

La continuità aziendale
Non è da escludere che si possano verificare casi in cui quanto sta accadendo arrivi a mettere in crisi il presupposto della continuità dell’attività aziendale. In tali ipotesi estreme, occorre innanzitutto attenersi al principio Oic 29 («se il presupposto della continuità aziendale non risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti del venir meno della continuità»), ma anche ricorrere ai criteri indicati dall’Oic 5, relativo ai bilanci di liquidazione.

L’immediata conseguenza non è l’obbligo di redigere già il bilancio 2019 con criteri liquidatori. Infatti, il paragrafo 7.2 di questo principio stabilisce che non essendosi verificata alla data di chiusura dell’esercizio e fino alla data di formazione del progetto di bilancio la cessazione dell’attività produttiva, il bilancio di quell’esercizio va redatto non con i criteri di liquidazione, bensì con quelli di funzionamento (i quali però si applicheranno con le modalità stabilite da paragrafo 3.4.2 dell’Oic 9). Va inoltre considerato l’effetto del mutato orizzonte temporale di funzionamento dell’impresa sulla residua vita utile delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Impairment test
Un altro problema riguarda la valutazione alla fine dell’esercizio 2019 delle immobilizzazioni iscritte in bilancio. È un aspetto delicato, dato che nel test si devono prendere in considerazione i flussi di cassa attesi. Bisogna capire se le modifiche che inevitabilmente si verificheranno nei dati 2020 a causa del coronavirus possano o debbano rientrare fin da ora nelle valutazioni di fine 2019. Secondo il paragrafo 23 del principio Oic 9 «la società utilizza i piani o le previsioni approvati dall’organo amministrativo più recenti a disposizione per stimare i flussi finanziari», mentre lo Ias 36, par. 33, richiede di «basare le proiezioni dei flussi finanziari sul più recente budget/previsione approvato dalla direzione aziendale». Ad oggi, però, è facile ipotizzare che le aziende non siano assolutamente in condizione né di stimare gli effetti negativi per il 2020 né di elaborare qualsiasi previsione ragionevole per il futuro. Sembrerebbe quindi che il test debba basarsi solo sulle previsioni approvate ufficialmente in precedenza.

La finanza aziendale
Un altro aspetto riguarda la gestione dei flussi finanziari e le politiche di distribuzione dei dividendi. È possibile che la contrazione dell’attività di questi mesi comporti enorme tensione dal punto di vista finanziario e di liquidità, stravolgendo qualsiasi previsione originaria di cash flow.

Il primo rimedio sarà una gestione oculata degli utili 2019: è infatti presumibile una contrazione significativa della distribuzione di dividendi, per “patrimonializzare” società in difficoltà.

I TRE PINCIPI

1. Oic 29: fatti successivi
Il termine entro cui il fatto si deve verificare perché se ne tenga conto è la data di formazione del bilancio (in genere, la data di redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori). Ma se tra la data di formazione del bilancio e la data di approvazione dell’assemblea si verificano eventi tali da avere un effetto rilevante sul bilancio, gli amministratori debbono modificare il progetto di bilancio, nel rispetto del procedimento previsto per la formazione del bilancio

2. Oic 9: liquidazione
L’abbandono dei criteri di funzionamento propri del bilancio d’esercizio e il passaggio ai criteri di liquidazione deve avvenire quando l’azienda non costituisce più un complesso produttivo funzionante. Fino a quel momento non è lecito abbandonare i criteri “di funzionamento”, ma è necessario applicarli nella prospettiva della cessazione dell’attività e della liquidazione dell’impresa

3. Oic 9: perdite durevoli
La società valuta a ogni data di riferimento del bilancio se esiste un indicatore che un’immobilizzazione possa aver subìto una riduzione di valore.
Nel caso, stima il valore recuperabile ell’immobilizzazione ed effettua una svalutazione solo nel caso in cui tale valore sia inferiore al valore netto contabile

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