Il correttivo boccia la prassi Inps basata sulle regole del 2009
Non è previsto il potere del tribunale di omologare la transazione contributiva senza l’adesione de creditore
Il decreto correttivo del Codice della crisi d’impresa estende anche alla transazione contributiva (o previdenziale) la possibilità di omologazione da parte del tribunale in assenza dell’approvazione dell’Inps e degli altri enti previdenziali e assicurativi.
Tale disposizione è utile con riguardo alla transazione contributiva ancor più di quanto lo sia relativamente alla transazione fiscale (si veda l’articolo a lato). Infatti, mentre le Entrate, seppur con qualche rigidità concernente l’individuazione, di fatto, di una soglia minima di soddisfacimento, hanno il più delle volte valutato la convenienza complessiva delle proposte formulatele dai contribuenti, gli enti previdenziali hanno continuato ad applicare, nonostante le modifiche legislative intervenute nel frattempo, il decreto del ministro del lavoro e dell’economia del 3 agosto 2009, a norma del quale l’accoglimento della proposta di transazione contributiva è condizionato al rispetto di rigide soglie di soddisfacimento dei crediti previdenziali, costituite sostanzialmente:
dal pagamento integrale dei contributi e dei premi;
dal pagamento in misura non inferiore al 40% della metà delle cosiddette somme aggiuntive (cioè di sanzioni e interessi);
dal pagamento in misura non inferiore al 30% dell’altra metà delle somme aggiuntive;
da una dilazione di pagamento non superiore a cinque anni. Ne è disceso un limitato impiego della transazione previdenziale e, soprattutto, anche quando vi è stato fatto ricorso, una scarsa utilità di tale istituto.
Ecco perché anche in tema di transazione contributiva riveste una particolare utilità una disposizione come quella prevista per la transazione fiscale dal comma 5 dell’articolo 48 del Codice della crisi d’impresa, in base al quale «il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria quando l’adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all’articolo 57, comma 1, e 60 comma 1 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria».
Tuttavia una simile disposizione non è stata prevista dal Codice con riguardo al trattamento dei crediti contributivi nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, e tanto meno con riferimento al concordato preventivo, anche se l’interpretazione logica di tale norma - come abbiamo scritto su queste stesse colonne - doveva condurre a ritenerla applicabile, nel predetto ambito, anche alla transazione previdenziale.
A questa lacuna pone rimedio il decreto correttivo del 13 febbraio scorso, il quale introduce una doppia estensione della norma di cui al citato comma 5 dell’articolo 48, attribuendo al tribunale, ricorrendone i presupposti, la possibilità di omologare, nonostante la mancata adesione degli enti previdenziali, anche la proposta di transazione contributiva, tanto nel contesto di un accordo di ristrutturazione quanto nel concordato preventivo.