Il credito d’imposta sulle spese accompagna la plastic tax
Con uno slittamento al primo giorno del secondo mese successivo all’emanazione del decreto attuativo (presumibilmente il 1° luglio 2020) viene introdotta nel nostro Paese un’imposta sul consumo di manufatti aventi funzione di contenimento, protezione o consegna di merci e prodotti alimentari, realizzati con l’impiego, anche parziale, di materie plastiche monouso (denominati Macsi) meglio conosciuta come plastic tax. Con un effetto economico ridotto, rispetto alla proposta originaria di 1 euro: 0,45 euro per Kg e con in dote un nuovo credito d’imposta. La norma impone una tassazione sulle quantità di prodotti di plastica non biodegradabile e monouso. Al contrario, non si applica sui manufatti in plastica compostabili, ossia che presentino precise caratteristiche di rapida degradazione, oltre a non applicarsi per le ipotesi di contenitori plastici adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali.
Come imposta indiretta sulla produzione e sul consumo e al pari degli altri prodotti gravati da analoga imposta interna, l’obbligazione tributaria sorge al momento della produzione, dell’importazione definitiva ovvero dell’introduzione da altri Paesi Ue, e diviene esigibile al momento dell’immissione in consumo nel territorio italiano. Il soggetto obbligato ed il momento di esigibilità dell’imposta variano a seconda del luogo di produzione o di provenienza del manufatto:
●se realizzato nel territorio nazionale, l’imposta graverà sul fabbricante e sarà esigibile al momento della cessione ad altri soggetti nazionali, anche se sul tema si registrano interessanti questioni circa la configurazione del soggetto obbligato e/o delle modalità di riaddebito dell’imposta nei casi in cui il fabbricante non sia il proprietario dei beni prodotti, ma sia un mero terzo produttore;
●qualora il manufatto provenga da altri Paesi Ue, l’onere cadrà invece sul cessionario, all’atto dell’acquisto nell’esercizio della propria attività, ovvero sul cedente all’atto della cessione a privati, presentandosi quest’ultimo caso come concretamente più complesso, attesi gli oneri di identificazione in Italia che un cedente deve porre in essere per ottemperare al disposto normativo, elemento questo che rileva anche per le ipotesi di vendite a distanza o e-commerce;
●nel caso di Macsi provenienti da Paesi extra Ue l’imposta graverà sull’importatore all’atto dell’importazione definitiva sul territorio italiano.
La plastic tax è fissata nella misura di euro 0,45 per ogni Kg di materia plastica contenuta nei Macsi e l’accertamento viene effettuato sulla base delle dichiarazioni trimestrali, le quali devono contenere tutti gli elementi necessari a determinare l’ammontare dell’imposta dovuta. Si suppone però di non semplice esecuzione un criterio di calcolo del peso dei prodotti che imponga, alla fonte, la conoscenza di dati numerici (rapporto peso plastica e altre materie su un prodotto finito), di rilievo presso stabilimenti produttivi spesso non di diretta gestione o nell’ambito di catene commerciali assai diluite e distanti. Non si applica, tuttavia, l’imposta per le cessioni al consumo in Paesi Ue o extra Ue, per le quali sono attivabili i rimborsi di legge per cui l’imposta è integralmente restituita, rispettivamente al cedente o all’esportatore, purché la stessa sia stata riportata nella documentazione commerciale corredata dalla prova del pagamento. Da ultimo, alle imprese attive nel settore di produzione dei Macsi è riconosciuto un credito d’imposta del 10% delle spese sostenute nel 2020 per l’adeguamento tecnologico anche se gli importi sono limitati.