Il credito entra nella comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva
Archiviate le dichiarazioni Iva annuali è già tempo di pensare alla comunicazione delle liquidazioni periodiche del primo trimestre 2018. Nei casi in cui siano disponibili eccedenze a credito, tale comunicazione dovrà rappresentare come il contribuente le ha gestite, e intenderà gestirle, considerando che possono essere state alimentate anche da fatture 2017, annotate in sezionali nel 2018, per cui il diritto di detrazione è stato fatto valere in relazione al 2017.
Il contribuente può scegliere di intromettere i crediti Iva scaturenti dalla dichiarazione annuale già nella prima liquidazione periodica del 2018, in tutto o in parte, o anche decidere di destinarli a compensazione orizzontale. Tuttavia, come confermato dalle faq delle Entrate in relazione alla comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva periodiche, la scelta effettuata può essere oggetto di successiva modifica. Così, ad esempio, il contribuente che avesse deciso d’inserire l’intero credito annuale nella liquidazione di gennaio, potrebbe poi estrometterne anche solo una parte (che risulti comunque non già utilizzato in compensazione verticale) al fine di utilizzarlo per pagare altre imposte. In questo caso, il credito annuale trasferito nella liquidazione di gennaio andrebbe indicato nel rigo VP9 («Credito anno precedente») del quadro riferito a detto mese, mentre la parte successivamente estromessa dal circuito Iva, ad esempio a febbraio, andrebbe indicata nel medesimo rigo, col segno meno, del quadro riferito a febbraio.
L’ampia libertà concessa dalle Entrate nella gestione delle eccedenze a credito semplifica quella dei crediti d’imposta “targati” 2017, emersi a fronte dell’annotazione in appositi registri sezionali di fatture ricevute nel 2017.
A seguito delle modifiche apportate dal Dl 50/2017 al regime di detrazione, dalla dichiarazione annuale potrebbe emergere un’eccedenza a credito, non corrispondente al risultato della liquidazione relativa a dicembre. Infatti, la detrazione dell’Iva delle fatture 2017 registrate entro aprile 2018, eseguita nel rispetto della circolare 1/E/2018, comporterebbe l’automatica insorgenza di un corrispondente credito annuale (in assenza di debiti liquidati con la dichiarazione stessa e di limitazioni alla detrazione).
Questi crediti, in quanto «annuali», possono essere quindi gestiti con una delle modalità di cui si è detto. Ad esempio, il contribuente che scelga di estromettere il credito annuale dalle liquidazioni periodiche del 2018, non dovrà indicarlo nella (relativa) comunicazione trimestrale. Ma qualora decidesse di inserirlo, anche solo parzialmente, nella gestione «Iva da Iva», non dovrebbe far altro che rilevarne l’importo nel rigo VP9 del quadro relativo al mese in cui è avvenuta detta intromissione.
È quindi evidente che il rigo VP9 potrebbe essere alimentato in ciascun quadro corrispondente alla liquidazione in cui si è proceduto all’inserimento del credito annuale.
Ma non solo. Per effetto dell’applicazione delle nuove regole sulla detrazione, infatti, potrebbe accadere che il contribuente abbia presentato la dichiarazione annuale nel mese di febbraio e, in seguito, una “correttiva” al fine d’includervi anche imponibile e imposta delle fatture ricevute nel 2017, ma registrate a marzo e aprile. In questi casi, l’eventuale quota d’imposta che si decida di portare all’interno delle relative liquidazioni periodiche, andrebbe indicata sempre nel rigo VP9 del mese di riferimento (marzo o aprile).
Diversamente, il (maggior) credito emergente dalla dichiarazione correttiva potrebbe essere mantenuto in compensazione orizzontale, restando quindi estraneo alle liquidazioni periodiche e alle relative comunicazioni.