Imposte

Il creditore impugna la rinuncia alla «riduzione»

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di Angleo Busani

Se il debitore rinuncia a un’eredità che incrementerebbe il suo patrimonio, la legge (articolo 524 del Codice civile) consente al suo creditore di impugnare la rinuncia con l’effetto di rendere il debitore titolare del patrimonio ereditario; lo stesso principio di tutela dei creditori si rende applicabile nel caso in cui un creditore intenda impugnare la rinuncia fatta dal suo debitore all’azione di riduzione delle donazioni o delle disposizioni testamentarie che ledano la sua quota di riserva.

Lo afferma la Corte d’appello di Napoli (sentenza 118 del 12 gennaio 2018) confermando il giudizio di primo grado, in dichiarato contrasto con la Cassazione, che ha invece ha ritenuto (20562/2008 confermata da 3389/2016) il creditore del legittimario pretermesso impossibilitato a impugnare la rinuncia all’azione di riduzione, perchè il legittimario in questione non è chiamato all’eredità in dipendenza della sua pretermissione. I giudici napoletani osservano che il creditore del legittimario può esercitare l’azione di riduzione spettante al legittimario che ometta di tutelare le proprie ragioni verso l’eredità, con l’azione surrogatoria di cui all’articolo 2900 del Codice civile (come ammesso anche dalla Cassazione 3208/1959).

Si tratta, quindi, di capire se e come il creditore del legittimario possa tutelarsi se questi addirittura rinunzi all’azione di riduzione, rimuovendo questa rinuncia con l’obiettivo di attrarre l’eredità nel patrimonio del debitore, in modo da poter soddisfare le ragioni del creditore. Per la Corte d’appello, anzitutto, non si vedono problemi ad ammettere, verso la rinuncia all’azione di riduzione, l’azione revocatoria di cui all’articolo 2901 del Codice civile (contraria Cassazione 4005/2013) che è esperibile non solo quando abbia l’immediato esito di rimuovere l’atto con il quale il debitore abbia procurato una diminuzione al proprio patrimonio, ma anche quando abbia come esito quello di mettere il creditore in grado di esercitare un’ulteriore azione a tutela delle proprie ragioni. Si pensi all’espropriazione forzata del bene la cui avvenuta alienazione, da parte del debitore, sia dichiarata inefficace appunto in esito a un’azione revocatoria.

Tuttavia, allo stesso risultato si arriva, appunto, utilizzando l’azione di cui all’articolo 524 del Codice civile, concessa al creditore che voglia impugnare la rinuncia all’eredità effettuata dal suo debitore: non c’è infatti ragione di distinguere l’impugnazione della rinuncia all’eredità, espressamente consentita dalla legge, dalla rinuncia all’azione di riduzione, che la legge invece non contempla in modo esplicito: l’articolo 524 è comunque l’espressione particolare di un principio generale di tutela dei creditori, presente in entrambi i casi. Pertanto, una volta abolita la barriera rappresentata dalla rinuncia all’azione di riduzione, il creditore può agire in surrogatoria per esercitarla e così acquisire al patrimonio del legittimario-debitore la quota di legittima.

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