Il crollo degli affari nel 2020 apre all’Iva trimestrale e alla contabilità semplificata
La valutazione va effettuata in vista della liquidazione del 16 febbraio. Attenzione alla durata della scelta
Il crollo dei volumi registrati nel 2020 per effetto della crisi economica apre, per alcune imprese, la possibilità di passare a liquidazioni Iva trimestrali o alla contabilità semplificata.
Per chi non ha già fatto le dovute valutazioni, occorre procedere in tempi rapidi considerata l’imminente scadenza del 16 febbraio per versare l’Iva di gennaio.
Doppio riscontro
I parametri da monitorare, per valutare la possibilità di effettuare liquidazioni Iva trimestrali (articolo 7 del Dpr 542/1999 come modificato dall’articolo 14 della legge 183/2011) sono gli stessi che permettono di accedere alla contabilità semplificata (articolo 18 del Dpr 600/1973), ovvero:
- 400mila euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni;
- 700mila euro per le imprese aventi per oggetto altre attività (limite che vale anche in caso di attività mista senza distinta annotazione).
I limiti sono annuali e, si ritiene non debbano essere riparametrati anche nel caso in cui il contribuente abbia dovuto cessare provvisoriamente la propria attività a seguito dei lockdown imposti dai vari Dpcm o dei passaggi in zona arancione/rossa della Regione di appartenenza.
Il superamento delle soglie di 400mila e 700mila euro richiede necessariamente liquidazioni mensili e contabilità ordinaria, con la differenza che ai fini della periodicità delle liquidazioni le soglie si riferiscono al volume di affari mentre, per il regime contabile, occorrerà avere riguardo ai ricavi del 2020.
Salvo eccezioni, la periodicità ordinaria ai fini Iva è quella mensile mentre il regime contabile “naturale” dei contribuenti minori è quello della contabilità semplificata.
Pertanto, la scelta per l’Iva trimestrale, senza vincolo di durata, si effettua nel modello Iva dell’anno di riferimento (quadro VO), così come l’opzione per la contabilità ordinaria con vincolo triennale: così nel modello Iva 2021 si comunica la scelta per Iva trimestrale e/o contabilità ordinaria con riferimento all’anno 2020 in caso di mancato superamento dei limiti nel 2019.
In entrambi i casi vale comunque il comportamento concludente assunto dal contribuente nel periodo di imposta.
Le società di capitali
Altra considerazione è che la possibilità di optare per la periodicità trimestrale dei versamenti Iva è ammessa anche a chi è in ordinaria “per legge”, quali le società di capitali e, comunque, pur essendo soggetti agli stessi parametri, la scelta dell’Iva trimestrale è dissociabile da quella della contabilità semplificata.
Se il passaggio a Iva trimestrale non presenta particolari criticità in caso di ritorno alla liquidazione mensile nel 2022, la scelta di passare a contabilità semplificata deve essere ben ponderata verificando se il calo dei ricavi 2020 sia strutturale o episodico: il passaggio da un regime all’altro ha riflessi sulla determinazione del reddito (regime di cassa, rimanenze, tassazione delle riserve di rivalutazione non affrancate) e pone difficoltà di ricostruzione delle posizioni patrimoniali in caso di ritorno alla contabilità ordinaria senza dimenticare la valenza solo fiscale e non civilistica della scelta (articolo 2214 del Codice civile).
L’adozione di liquidazioni trimestrali non si riflette sulla periodicità delle comunicazioni Lipe ma comporta essenzialmente un maggior termine per il versamento dell’imposta a cui è correlata la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi, percentuale che pare ormai inadeguata in tempi di tasso legale allo 0,01%.
Il calo dei volumi 2020 può aver determinato anche la possibilità di accesso al regime forfetario di alcuni contribuenti a condizione di aver incassato meno di 65 mila euro nel 2020, ovvero permettere l’accesso al regime di Iva per cassa al ricorrere delle condizioni previste dall’articolo 32-bis del decreto legge 83/2012 ovvero volume di affari nel 2020 non superiore a 2 milioni di euro.
Con l’opzione dell’Iva per cassa - che richiede la specifica annotazione nelle fatture emesse - l’Iva viene liquidata sulla base dei pagamenti e degli incassi effettuati nel periodo (mese o trimestre) e può rappresentare un’opportunità per gli operatori che subiscono dilazioni di pagamento rilevanti. Anche in questo caso l’opzione va effettuata nel modello Iva relativo all’anno in cui avviene il passaggio e vale comunque il comportamento concludente del contribuente