Il custode non è equiparabile al portiere per la notifica della cartella
Il custode dello stabile non può essere equiparato al portiere per la notifica della cartella. Intanto nei suoi confronti, diversamente dal portiere, per il messo notificatore non opera l’esclusione dall’invio della raccomandata informativa. Poi, nel caso delle cartelle di pagamento, la norma prevalente è quella sulle notifiche degli atti di riscossione, ancorché non correlata a quella delle notifiche degli atti impositivi. Sono queste le conclusioni emerse dalla sentenza 1930/16/2018 dalla Ctr Lazio (presidente De Nierderhausern, relatore Brunetti).
Il ricorso
Un contribuente, dopo avere ricevuto la notifica di un’intimazione di pagamento, si oppone in Ctp con due motivi:
a) l’intimazione di pagamento è illegittima in quanto la notifica delle cartelle sottese non è mai avvenuta;
b) mancando nello stabile il portiere, se pure fossero state ritirate dal custode, il messo notificatore avrebbe dovuto spedire la raccomandata informativa.
Il concessionario resiste. In caso di assenza del destinatario le cartelle di pagamento possono sempre essere notificate al custode dello stabile senza alcun obbligo di spedire al contribuente la raccomandata informativa al fine di perfezionare la notifica.
La sentenza
Il giudice di primo grado dà però ragione al contribuente costringendo il concessionario ad andare in appello. Ma la sentenza 1930/16/2018 ( clicca qui per consultarla ) conferma la decisione gravata per i seguenti motivi. Ai fini notificatori , infatti, la figura del portiere dello stabile non è equiparabile a quella del custode in quanto per quest’ultimo, diversamente dal portiere, se il messo intende perfezionare la notifica deve inviare al destinatario la raccomandata informativa.
Nel caso delle cartelle di pagamento, non essendoci alcuna correlazione con la disciplina riguardante la notifica degli avvisi di accertamento, la norma prevalente è quella sulla notifica degli atti della riscossione.
Ctr Lazio, sentenza 1930/16/2018