Imposte

Il decreto del Mise aumenta gli aiuti per le imprese sociali

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di Alessandro Sacrestano

Cresce a 223 milioni la dote per le imprese sociali: oltre ai 200 milioni già stanziati per la concessione di finanziamenti agevolati, si aggiungono ora altri 23 milioni questa volta a fondo perduto. Si tratta , in generale, del regime di aiuto diretto a sostenere, sul territorio nazionale, la nascita e la crescita di imprese attive nel perseguimento di interessi generali e di finalità di utilità sociale . Ora con un provvedimento del ministero dello Sviluppo economico dello scorso 8 marzo vengono disciplinati i criteri di concessione di una parte delle agevolazioni contemplate in materia dal Dm 3 luglio 2015.

La norma citata prevede il riconoscimento di agevolazioni nella forma di finanziamenti a tasso agevolato , cui può aggiungersi un contributo a fondo perduto a copertura di una quota delle spese ammissibili, il tutto nell’ambito del regolamento comunitario «de minimis». Tuttavia, come lo stesso provvedimento ricorda, mentre il finanziamento agevolato è riconosciuto a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (articolo 1, comma 354, l egge 311/2004), il contributo a fondo perduto è erogato a valere sul Fondo per la crescita sostenibile di cui all’articolo 23 del Dl n. 3/2012.

Il provvedimento in questione serve a disciplinare proprio i criteri relativi all’assegnazione di questa ulteriore categoria di agevolazione. A questo riguardo, il Mise chiarisce che per tale finalità sono riservati 23 milioni di euro che quindi si vanno ad aggiungere ai 200 milioni che il Dm 14 febbraio 2017 aveva assegnato allo strumento dei prestiti.

Sotto il profilo operativo, poi, il decreto ministeriale aggiunge che gli adempimenti tecnici e amministrativi relativi alla gestione delle agevolazioni in argomento sono assegnati a Invitalia. Ma per accedere agli incentivi bisognerà aspettare un nuovo provvedimento del Mise che conterrà tutte le indicazioni per presentare domanda.

I destinatari del contributo, chiarisce ancora il decreto, sono imprese sociali, cooperative sociali e società cooperative operanti sotto forma di Onlus per i programmi di investimento finalizzati alla loro creazione o sviluppo e che siano compatibili con le rispettive finalità statutarie, organici e funzionali all’attività esercitata ed avviati successivamente alla presentazione della domanda. A ciò deve aggiungersi che i medesimi programmi rientrino nel campo di applicazione del Regolamento Ue 1407/2013 e che presentino spese ammissibili non superiori a 3 milioni di euro. Si ritiene, in ogni caso, sussistente il limite minimo di spesa fissato, dal Dm 3 luglio 2015, in 200mila euro al netto dell’Iva.

Il contributo aggiuntivo al finanziamento è riconosciuto nella misura massima del 5% delle spese ammissibili complessive e viene erogato in un’unica soluzione ad avvenuta ultimazione del programma di investimento entro ottanta giorni dalla presentazione di apposita istanza da parte dell’impresa beneficiaria, da inoltrarsi contestualmente alla richiesta di erogazione del saldo del finanziamento agevolato. A tal fine, però, l’impresa beneficiaria dovrà dimostrare l’avvenuta ultimazione del programma di investimento e l’effettivo pagamento, attestato con le relative quietanze, dei titoli di spesa rendicontati.

Decreto Mise 8 marzo 2017

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