Imposte

Il deposito Iva premia la tracciabilità

di Benedetto Santacroce

Con la pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» del regolamento sulla prestazione della garanzia all’estrazione dei beni immessi in libera pratica da Paesi terzi e con la pubblicazione della bozza di dichiarazione sostitutiva e delle istruzioni per la gestione, per i depositi Iva - almeno sul piano normativo e regolamentare - è tutto pronto in vista della scadenza del 1° aprile .Ora l’impegno passa su operatori economici e depositari che devono analizzare puntualmente i flussi di merce che intendono trattare utilizzando il deposito Iva, predisporre le procedure per la tracciabilità dei beni e verificare i nuovi adempimenti necessari per applicare correttamente le regole imposte dall’articolo 50-bis del Dl 331/93 e dai relativi decreti attuativi del 18 dicembre 1997 e del 23 febbraio 2017.

In effetti, nel breve termine a disposizione l’impegno non è così agevole, proviamo a mettere a fattor comune tutte le regole predisposte e di sintetizzare gli impegni per imprese e depositari.

Le imprese devono valutare bene, in primo luogo, le nuove regole sull’introduzione delle merci in un deposito Iva. In particolare devono individuare, rispetto alla propria specifica operatività, come impatta l’applicazione del regime del deposito Iva a seguito dell’allargamento delle operazioni ammissibili a tutte le cessioni nazionali; sempre sul piano dei flussi devono verificare le procedure per gestire al meglio l’introduzione di merci unionali, attraverso la realizzazione di un acquisto intracomunitario, ovvero l’importazione di merci extra-Ue, con l’eventuale obbligo di prestare la garanzia all’introduzione.

Inoltre, nella gestione dei beni in deposito le nuove regole di estrazione impongono una più puntuale tracciabilità delle merci dalla loro introduzione fino alla loro estrazione. In effetti, è necessario tenere distinte le cessioni nazionali con introduzione di beni in deposito Iva , in quanto per queste merci all’estrazione, se destinate all’utilizzazione e alla commercializzazione in Italia, è necessario effettuare un pagamento diretto, con divieto di compensazione ex Dlgs 241/1997, entro il 16 del mese successivo all’estrazione stessa. Il pagamento effettuato dal depositario per conto di chi estrae fa sorgere un credito per questo ultimo operatore che deve verificare la tempistica di iscrizione del credito nel registro di cui all’articolo 25 del Dpr 633/1972 per sfruttarlo nella prima liquidazione utile a riduzione del debito prodotto dalle sue operazioni attive. Per evitare questo pagamento chi estrae se è un esportatore abituale può inviare una lettera d’intenti all’agenzia delle Entrate. Sul punto è intervenuta la risoluzione 35/E/2017 (si veda quanto riportato ieri su queste colonne).

La tracciabilità dei beni assume una particolare importanza per i beni oggetto di acquisti intracomunitari e beni immessi in libera pratica da Paesi terzi e introdotti in deposito perché permette di evitare il pagamento consentendo a chi estrae con destinazione il mercato italiano di assolvere l’imposta con integrazione della fattura di acquisto ovvero con autofattura ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del Dpr 633/1972. Per i beni provenienti da Paesi terzi è, poi, necessario considerare con attenzione il decreto ministeriale del 23 febbraio 2017 per verificare se è necessario attivare una specifica garanzia ovvero se tale garanzia non è necessaria perché siamo dei soggetti virtuosi ovvero perché siamo soggetti affidabili (Aeo o di notoria solvibilità ex articolo 90 del Tuld), ovvero abbiamo già prestato la garanzia all’introduzione dei beni. Per questa garanzia è necessario forse adeguarla perché la garanzia all’estrazione prevede che la stessa copra l’intero importo corrispondente all’imposta dovuta per la durata di 6 mesi dalla data di estrazione.

Proprio in ragione della predetta garanzia di estrazione le Entrate hanno completato l’iter di attuazione del regolamento del 23 febbraio 2017, emanando la bozza di modello con cui chi estrae le merci dichiara con atto notorio di essere un soggetto virtuoso e fissando, con le relative istruzioni, le regole con cui il depositario trasmette le predetta dichiarazione.

Gli adempimenti per impresa e depositario

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©