Il destino incerto delle vecchie rate
Le criticità possibili della seconda fase della rottamazione non si esauriscono nell’impugnazione della comunicazione. Vale ricordare che al la scadenza della rata di luglio il debitore è a un bivio:
• se paga e poi non perfeziona la definizione, perde per sempre la possibilità di dilazionare il debito residuo;
• se non paga, potrebbe riprendere la vecchia dilazione ma perde i benefici di legge.
Si pone un duplice ordine di questioni. La prima riguarda l’individuazione delle dilazioni pregresse che possono essere riattivate omettendo il versamento di luglio. Secondo la tesi delle Entrate (circolare 2 del 2017), si tratta solo delle dilazioni in essere al 24 ottobre 2016. Secondo le «faq» di Equitalia, invece, vi rientrano tutte le rateazioni esistenti alla data di presentazione della domanda.
La tesi delle Entrate sembra implicitamente presupporre che tutte le disposizioni di cui all’articolo 6 del Dl 193/2016 in materia di dilazioni siano rivolte esclusivamente ai piani di rientro esistenti alla data di entrata in vigore dello stesso Dl. Se così fosse, però, potrebbero risultare decaduti tutti i debitori che, avendo incluso nella domanda di definizione debiti oggetto di rateazioni successive al 24 ottobre 2016, avessero sospeso i pagamenti dei primi sei mesi del 2017 e volessero ora non pagare la quota di rottamazione in scadenza il mese prossimo. Questo perché la sospensione opererebbe solo in favore dei suddetti piani di rientro.
La tesi più corretta sembra essere quella di Equitalia. Se Se però dovesse prevalere l’opinione delle Entrate, si pone il problema di come tutelare il debitore che ha trasmesso l’istanza contando sul fatto che a luglio poteva ancora decidere di riprendere la vecchia rateazione. In tale eventualità, se si è deciso che il costo della rottamazione è proibitivo, rispetto alla ripresa di una dilazione pregressa magari molto ampia (ad esempio di 5 o 6 anni), si farà istanza di riattivazione della dilazione e a fronte del rifiuto dell’agente della riscossione si proporrà ricorso contro di esso.
Un tema strettamente collegato al primo riguarda le modalità di pagamento delle rate sospese ope legis nei primi mesi del 2017, sempre se si ritenesse di dare seguito al pagamento di luglio della rottamazione. La soluzione dovrebbe essere quella di applicare la previsione di cui all’articolo 19, comma 3 bis del Dpr 602/73. In tale norma si dispone che, in tutti i casi di cessazione della sospensione giudiziale o amministrativa di una dilazione, il contribuente chiede il pagamento del debito residuo nel numero di rate impagate del piano originario oppure in altro numero, non superiore a 72 rate mensili.
Sebbene la norma si occupi espressamente delle sospensioni giudiziali e amministrative, non si vede perché essa non possa valere, a maggior ragione, per le sospensioni legali.
Anche in questo caso, eventuali provvedimenti difformi adottati dall’agente della riscossione per l’istanza del contribuente potrebbero essere oggetto di impugnazione.