Adempimenti

Il distributore di carburante può già emettere la fattura elettronica

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di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce

Fattura elettronica anche per le cessioni di benzina e gasolio al distributore pur in presenza di scheda carburante sino al 31 dicembre 2018; compilazione sempre e comunque del campo codice destinatario anche se è indicata la casella Pec; in caso di fattura emessa per conto del fornitore, massima libertà nell’indicare l’indirizzo di destinazione che può essere quello del cliente emittente, del terzo o del fornitore. Questi alcuni dei chiarimenti resi ieri dall’agenzia delle Entrate nel corso dell’incontro, organizzato a Roma unitamente al Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro, per presentare la nuova piattaforma informatica per la fatturazione elettronica. Altre indicazioni hanno riguardato la gestione del flusso passivo estero, la valenza anche civilistica della conservazione offerta dalle Entrate e le vendite documentate con scontrini e ricevute i cui dati sono riportati sulle fatture emesse. È stato inoltre suggerito di rilasciare una copia analogica o elettronica della fattura oltre ai consumatori finali, come previsto dalla normativa, anche a contribuenti minimi, forfettari e imprenditori agricoli.

Cessioni di carburante

La e-fattura può essere emessa anche per le cessioni di benzina e gasolio effettuate dai distributori nonostante sia possibile utilizzare la scheda carburante sino al 31 dicembre 2018. Sulla fattura elettronica andranno riportati i dati relativi al carburante acquistato e la targa del cliente al fine di beneficare del costo per la deduzione della spesa e la detrazione dell’Iva. Negare l’emissione di fatture elettroniche contraddirebbe la chiara volontà normativa di andare verso la fatturazione elettronica obbligatoria.

Codice destinatario

Il campo codice destinatario nel tracciato xml va sempre compilato altrimenti la fattura viene scartata dal sistema di interscambio. Quindi andrà popolato con il codice identificativo SdI ottenuto previo accreditamento al sistema da parte del cliente o dell’intermediario che riceve per suo conto oppure indicando il codice convenzionale a sette zeri anche se, ad esempio, viene contemporaneamente indicata la casella Pec del destinatario.

Fattura per conto

Per l’emissione di tali fatture, anche con il tracciato xml si seguono le regole stabilite dall’articolo 21, comma 2, lettera n), del Dpr 633/1972 che impongono di indicare se la fattura è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente o da un terzo. Come avviene oggi per i flussi analogici, quindi, le fatture per conto del fornitore riporteranno nel tracciato xml i dati dell’emittente e i codici CC - cessionario/committente oppure TZ soggetto terzo. Per l’indirizzamento della fattura, tuttavia, l’Agenzia ha chiarito che l’indirizzo del destinatario da indicare può essere quello del cliente, del terzo e del fornitore. È infatti una scelta del contribuente quella di far consegnare la fattura al fornitore, inserendo il suo indirizzo, inviarla a se stesso mettendo il proprio indirizzo e comunicando la messa a disposizione della fattura sul portale web. Tuttavia, in caso di inserimento dell’indirizzo del fornitore e di utilizzo da parte di questi del servizio di registrazione, la fattura sarà comunque recapitata all’indirizzo registrato.

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