Il falso per gli incentivi è danno erariale
Rischia una condanna per danno erariale la società che ottenga un finanziamento pubblico sulla base di una dubbia situazione di bilancio. Una situazione di questo tipo è stata esaminata dalla Corte dei conti, sezione di Bologna, nella sentenza 44 del 2019, relativa ad un finanziamento statale erogato da Simest.
I giudici hanno dichiarato prescritta la procedura di danno erariale, compiendo peraltro un percorso che affronta importanti principi. Il tema di fondo è che, se l’iniziativa economica non va a buon fine, vi può essere non solo la revoca del finanziamento, ma anche una richiesta di danni a favore dell’erario, quando la provvista economica provenga dallo Stato.
Il caso deciso, come detto, riguarda un finanziamento erogato da Simest, società che utilizza fondi statali: questo la sottopone al controllo della Corte dei conti, mentre a valle espone il soggetto utilizzatore ad un giudizio di responsabilità contabile. Se i finanziamenti vengono ottenuti in assenza dei presupposti o se viene violato il vincolo di destinazione, c’è un danno erariale, perché il privato che partecipa alla redazione di un programma pubblico, entra in un rapporto di servizio con lo Stato finanziatore.
Questo vale anche per le società regionali di committenza di opere pubbliche regionale (Cassazione 24737 / 2016) e per l’Anas (Cassazione 15594 / 2014): il denaro erogato, infatti, resta pubblico, anche se passa attraverso una società privata. Se poi le risorse economiche sono dirottate o non vengono utilizzate, questo incide sui programmi pubblici, sottraendo finanziamenti ad altre imprese (Cassazione 4511/2006).
Il danno erariale si prescrive, tuttavia, in cinque anni, ed appunto ciò ha impedito ai giudici bolognesi di approfondire la ricerca di un eventuale danno erariale: secondo i giudici, il finanziamento era stato erogato su dati di bilancio non veritieri, che tuttavia risalivano ad oltre cinque anni prima della citazione del giudice contabile. Di qui l’impossibilità di una condanna per danno erariale, perché la situazione economica del soggetto finanziato non era stata occultata.
Oltretutto, la società erogatrice del finanziamento aveva approvato una proposta di concordato preventivo della società finanziata, acquistando poi azioni della società stessa. Operazioni di «logica strettamente commerciale», finalizzate a contenere le perdite finanziarie, ma che hanno sterilizzato il presunto danno erariale, facendo prevalere l’interesse commerciale al parziale recupero dell’investimento.