Il Fisco insiste sulla tassazione dei soci per le vecchie rinunce ai crediti
Prosegue il contenzioso sull'incasso giuridico per i rilievi ante 2015. Gli indennizzi nell'acquisto di partecipazioni societarie sono sopravvenienze attive
Sopravveniente attive, il fisco insiste nella tassazione delle rinunce ai crediti in base al principio dell’«incasso giuridico». La tesi degli Uffici, riguardante crediti generati da proventi tassati per cassa, si basa su un consolidato orientamento della Cassazione, che però è riferito a periodi di imposta anteriori alla modifica del testo unico intervenuta nel 2015.
Approssimandosi il periodo dedicato alla chiusura dei bilanci e al calcolo delle imposte sul reddito, è opportuno evidenziare gli indirizzi seguiti dall’agenzia delle Entrate in sede contenziosa su alcune questioni controverse in materia di reddito di impresa. In materia di rinunce ai crediti soci, l’Agenzia sostiene da anni la tesi del cosiddetto «incasso giuridico». In particolare, qualora il credito rinunciato derivi da un provento tassato per cassa (socio-amministratore, socio- consulente, oppure socio che rinuncia al dividendo o agli interessi su un finanziamento), gli Uffici ritengono che il credito sia stato «giuridicamente» incassato (e il suo controvalore immediatamente riversato alla società), con la conseguente tassazione Irpef (si veda la risoluzione 124/E/2017 sulla rinuncia al Tfm da parte del socio-amministratore). La Cassazione ha ratificato questa tesi in numerose sentenze, da ultimo la 2057 del 2020 (riferita all’anno 2009), ma va detto che si tratta di pronunce che affrontano casi verificatisi anteriormente alla modifica apportata dal Dlgs 147/2015 all’articolo 88 del Tuir. L’attuale testo normativo prevede l’imponibilità della rinuncia, non in capo al socio, ma alla società (sopravvenienza attiva) in tutti i casi in cui il costo fiscale del credito sia inferiore all’importo rinunciato (come avviene quando il credito deriva da un provento maturato ma non tassato) e questa disposizione mal si concilia con una tassazione in capo al socio che invece viene ancora sostenuta nella risoluzione 124/E/2017.
Un altro indirizzo fortemente radicato nell’Amministrazione riguarda il recupero a tassazione di somme percepite a titolo di contributo, che il fisco qualifica in «conto capitale» (imponibili per cassa con possibilità di dilazionarli fino a cinque anni) e che invece i contribuenti ritengono essere in «conto impianti» e dunque imponibili nell’arco del periodo di ammortamento dei beni cui si riferiscono. La Cassazione (sentenza 19936/2020) ha affermato che sono in conto capitale i contributi erogati per incrementare il patrimonio del beneficiario senza essere correlati ad uno specifico investimento. Tra questi ultimi rientrano, ad esempio, i contributi erogati per la ristrutturazione di un fabbricato rurale (quindi non destinati all’acquisto di un nuovo impianto) oppure per l’adeguamento di impianti obsoleti. Sono in conto capitale e vanno tassati per cassa anche i contributi “misti”, cioè concessi in relazione a piani di investimento complessi (investimenti e costi diverse), qualora non vi siano criteri oggettivi per ripartire l’erogazione tra le varie voci di spesa.
Un aspetto che spesso solleva diatribe tra fisco e contribuenti riguarda la qualificazione, e la conseguente tassazione come sopravvenienze attive, degli indennizzi contrattuali percepiti dagli acquirenti di partecipazioni a fronte di clausole di garanzie, a seguito dell’insorgenza di sopravvenienze passive nella partecipata compravenduta. La Cassazione, nella sentenza 17011 del 2020, ha confermato questa tesi, ma solo qualora l’indennizzo pagato dal venditore all’acquirente non configuri una somma derivante da una clausola di aggiustamento prezzo. Se, cioè, opera una clausola con una versa funzione di garanzia, di tipo assicurativo, l’importo incassato non riduce il costo della partecipazione, ma va tassato come sopravvenienza attiva anche se il sottostante onere subito dalla partecipata era, per questa società, indeducibile (si pensi ad una sopravvenienza derivante da sanzioni fiscali).
Articolo tratto dal Sole 24 Ore del 20 febbraio
Maurizio Postal, Ezio Gobbi
Sistema Frizzera