Controlli e liti

Il Fisco passa al setaccio i costi eccessivi

di Rosanna Acierno

Mancati guadagni sotto la lente di ingrandimento del Fisco. Sempre più spesso gli uffici annoverano i mancati guadagni tra i motivi di rettifiche fondate sull’ antieconomicità . È il caso delle rimanenze di magazzino cedute sottocosto: fenomeno molto diffuso, non solo tra le aziende commerciali all’ingrosso ed al dettaglio che operano nei settori della maglieria, dell’abbigliamento o delle calzature, ove la stagionalità delle merci ha un forte impatto, ma anche tra altri operatori commerciali che cedono i beni in rimanenza durante le fasi di liquidazione e di cessazione dell’attività.

Inoltre, anche i costi eccessivi finiscono sempre più frequentemente sotto osservazione, soprattutto quelli sostenuti dai professionisti per le società di servizi.

I CASI E LE POSSIBILI SOLUZIONI

In entrambi i casi, con rilievi formalizzati in base ad un accertamento di tipo analitico-induttivo di cui all’articolo 39, comma 1, lett. d) del Dpr 600/73 , l’amministrazione finanziaria non mette in discussione la complessiva attendibilità delle scritture contabili, ma soltanto l’infedele rappresentazione fiscale di una o più operazioni analiticamente contestate sulla base dell’assunto secondo cui chiunque svolga un’attività economica è, di norma, indotto a ridurre i costi o a massimizzare i ricavi. Inoltre, a fronte di una condotta contestata dall’Ufficio come antieconomica corrisponde un ribaltamento dell’onere della prova sul contribuente il quale, ove non riesca a giustificare la propria condotta, si vedrà riprendere a tassazione il costo dedotto (o parte di esso) oppure il mancato guadagno, non solo ai fini delle imposte dirette, ma anche ai fini Iva.

In particolare, nel caso di accertamenti sui mancati guadagni a fronte di vendite in blocco (cd. “stock”), l’amministrazione finanziaria, di solito, a seguito di una verifica fiscale, recupera a tassazione i relativi ricavi regolarmente fatturati poiché ritenuti non congrui laddove risultano inferiori ad una determinata percentuale (ad esempio, al 65%) rispetto al costo di acquisto. Al fine poi di supportare l’accertamento, l’Ufficio adduce ulteriori circostanze, quali ad esempio l’omessa indicazione, nelle fatture di vendita, del criterio adottato per la valorizzazione della merce che, a sua volta, non ha consentito di valutare se la vendita sotto costo sia giustificata da valide ragioni economiche ovvero realizzata al solo fine di occultare componenti positivi e, conseguentemente, comprimere il reddito d’esercizio.

Sul fronte dei professionisti, invece, si registrano numerosi accertamenti con cui viene recuperato il costo sostenuto per lo svolgimento di servizi connessi all’attività professionale da parte di altri soggetti, soprattutto società di servizi. In tal caso, infatti, negli atti impositivi, l’Ufficio motiva l’accertamento poiché il corrispettivo riconosciuto alla società di servizi per l’attività svolta è eccessivo e spropositato, implicando il sostenimento di un costo antieconomico. In sostanza, con tali accertamenti l’amministrazione finanziaria contesta il fatto che se il professionista non demandasse alla società di servizi lo svolgimento di parte dell’attività professionale, non sosterrebbe quel costo e quindi guadagnerebbe di più.

Frequenti, inoltre, sono le contestazioni operate nei confronti di società con cui vengono ripresi a tassazione alcuni costi sostenuti per servizi resi da altre società del gruppo, in quanto il valore di tali servizi viene ritenuto eccessivo producendo quindi una indebita deduzione da parte della società che lo ha sostenuto.

È singolare peraltro che proprio in occasione di rettifiche in ambito di gruppo che, in genere sono le più frequenti, l’attenzione dell’amministrazione si concentra nel ritenere troppo onerose le prestazioni (se il controllo è rivolto all’impresa che ha dedotto il costo) ovvero poco onerose, e quindi sottostimate, se, invece, la verifica è rivolta all’impresa che ha emesso la fattura.

Da evidenziare peraltro che, nonostante le direttive dell’agenzia a livello centrale (nota n. 55440/2008) siano chiare nell’escludere dette rettifiche nell’ambito di un gruppo se ad un costo dedotto si contrappone un ricavo integralmente ed effettivamente tassato in capo all’altro soggetto, non mancano a livello periferico contestazioni in tal senso.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©