Finanza

Il fondo perequativo non blocca le correttive

Nel calcolo del contributo non incidono le modifiche che fanno crescere gli aiuti

di Andrea Cioccarelli e Giorgio Gavelli

Il testo del decreto del ministero dell’Economia del 12 novembre (non ancora pubblicato in «Gazzetta» ma anticipato dal «Sole-24 Ore» del 16 novembre) sui requisiti per l’accesso al contributo perequativo (commi da 16 a 27 dell’articolo 1 del Dl 73/2021) sblocca la trasmissione di dichiarazioni correttive o integrative relative al periodo d’imposta 2020, problema sollevato sul «Sole-24 Ore» del 6 ottobre.

Si ricorderà, infatti, che il comma 24 dell’articolo 1 del Dl 73/2021 subordinava la validità dell’istanza per l’ammissione del contributo alla trasmissione (entro il termine da ultimo prorogato del 30 settembre) della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020. Preso atto che il decreto nulla dice per i soggetti che al 30 settembre avevano l’esercizio di riferimento ancora in corso, i quali presumibilmente faranno valere l’irrazionalità della disposizione nei loro confronti, il Dm affronta il tema delle dichiarazioni correttive/integrative presentate dopo il 30 settembre, che dovrebbero essere non poche, vista la vera e propria “corsa” a cui gli studi professionali sono stati costretti in presenza di un termine anticipato di due mesi. In pratica, la soluzione adottata è la seguente:

- le dichiarazioni presentate successivamente al 30 settembre o non validamente presentate determinano la non spettanza del contributo;

- le dichiarazioni «integrative o correttive» presentate oltre tale termine non rilevano ai fini della determinazione del Cfp «qualora dai dati in esse indicate derivi un importo del contributo maggiore rispetto a quello risultante dalla dichiarazioni trasmesse entro il 30 settembre 2021».

Per converso, si comprende che dichiarazioni correttive/integrative tali da ridurre l’importo del contributo dovuto saranno pienamente efficaci anche sotto tale aspetto.

Preso atto, quindi, che il ministero probabilmente ritiene che il termine ordinario di presentazione anche di questi modelli resti ancorato al 30 novembre prossimo (altrimenti non si parlerebbe di «correttive» ma solo di «integrative»), si può, a questo punto, suddividere le modifiche possibili in tre categorie:

- quelle neutre ai fini della determinazione del contributo (in base ai righi della dichiarazione definiti dal provvedimento del 4 settembre), che possono essere tranquillamente presentate secondo le regole tradizionali;

- quelle che determinerebbero un importo di contributo maggiore rispetto a quello derivante dalla dichiarazione originariamente presentata entro il 30 settembre, che avranno efficacia come correttive/integrative ma non avranno alcun rilievo ai fini della determinazione del contributo spettante (anche queste possono essere trasmesse con le solite cautele);

- quelle che determinerebbero un Cfp minore, le quali invece, incidono anche sulla spettanza del contributo stesso.

Per evitare spiacevoli restituzioni del contributo (o rettifiche eventualmente soggette a sanzioni), è quindi opportuno che queste ultime siano presentate prima dell’istanza di accesso al Cfp, in modo da influire già direttamente sugli importi che verranno erogati.

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