Il giudicato esterno richiede la stessa obbligazione tributaria
L’efficacia espansiva del giudicato esterno, ancorché applicabile a due giudizi tributari diversi, presuppone comunque l’identità dell’oggetto da cui nasce il rapporto tributario sottostante. I giudici devono indicare le ragioni per le quali il giudicato, formatosi in altri procedimenti, esplica gli effetti sulla decisione assunta.
È il principio messo in evidenza dalla Cassazione con la sentenza n. 21404 depositata ieri.
La vicenda trae origine dell’impugnazione di un avviso di accertamento per il quale la Commissione Tributaria Regionale, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva l’appello proposto dal contribuente avverso la sentenza impugnata.
Con il ricorso in Cassazione l’Agenzia delle Entrate censurava, tra gli altri motivi, la parte della sentenza con cui i Giudici non avevano indicato le ragioni sulla base delle quali le sentenze emesse in altri giudizi e in particolare le decisioni del Tribunale del Lavoro e della Ctp, avrebbero dovuto avere rilevanza decisiva.
I Giudici, nel ritenere fondato il motivo di ricorso e prima di affrontare specificatamente la questione, hanno ritenuto opportuno analizzare la normativa applicabile alla fattispecie rilevando come la risoluzione della problematica non può prescindere dal principio di diritto secondo cui il giudicato, che si forma in altri procedimenti, non esaurisce gli effetti nell’ambito del giudizio in esito al quale si è formato. Invero, la capacità espansiva si estende anche agli altri giudizi purché abbia ad oggetto il medesimo rapporto da cui nasce l’obbligazione tributaria sottostante.
Ebbene, tale principio, secondo la Corte, non è stato rispettato.
Infatti, la Commissione Regionale non ha fornito i motivi di decisività che hanno portato i Giudici a riconoscere il giudicato formatosi nei giudizi richiamati nella sentenza.
In ragione di ciò e avuto riguardo all’articolo 2909 delCodice civile, la Cassazione ha ritenuto di non poter tener conto del giudicato.
Cassazione, sezione tributaria civile, sentenza 21404 del 15 settembre 2017