Il lavoratore interinale fuori dal forfait se resta con l’utilizzatore
Verifica di eventuali cause ostative per accedere al regime forfettario, si considera datore di lavoro l'utilizzatore e non l'agenzia interinale. Lo precisa la risposta all'interpello delle Entrate n. 179 di ieri.
Il caso descritto è quello di un contribuente che nel 2018 veniva assunto da un’agenzia interinale al fine di prestare la propria attività presso una fondazione per un periodo determinato e che, dopo aver cessato il rapporto di lavoro con l'agenzia interinale, sottoscriveva nel 2019 un accordo di collaborazione con la stessa Fondazione. Considerata la sua intenzione di svolgere il lavoro autonomo prevalentemente nei confronti della predetta Fondazione, chiedeva se ciò potesse integrare la causa ostativa di cui alla lettera d-bis) del comma 57 della Legge 190/2014, la quale preclude l'accesso al regime forfettario ai soggetti che svolgono prevalentemente l'attività nei confronti di coloro che sono, o sono stati nei due anni precedente, loro datori di lavoro.
Al contrario di quanto ipotizzato dal contribuente, che riteneva possibile accedere al regime forfettario data l'assenza di relazione tra la società interinale e la fondazione presso cui l'attività veniva svolta, la risposta dell'Agenzia è negativa. Infatti, la somministrazione di lavoro, che aveva regolato i rapporti tra l'istante e la Fondazione nell'anno 2018 è un contratto disciplinato dall'articolo 30 del decreto legislativo 81/2015 il quale prevede che un'agenzia di somministrazione autorizzata metta a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.
Il citato Dlgs 81/2015 attribuisce all'utilizzatore poteri e obblighi generalmente riconducibili alla figura del datore di lavoro quali, ad esempio, il potere di dirigere e controllare la prestazione lavorativa, l'obbligo di rimborsare all'agenzia somministratrice gli oneri retributivi e previdenziali o, in caso di inadempimento, di pagare direttamente al lavoratore il trattamento economico e di versare i relativi contributi previdenziali. Ne consegue che, sotto il profilo sostanziale, deve essere considerato datore di lavoro il soggetto presso cui l'attività di lavoro viene svolta e non l'agenzia interinale.
Pertanto, qualora alla fine dell'esercizio il contribuente verifichi di aver effettuato prevalentemente prestazioni a favore del soggetto utilizzatore nell'ambito del contratto di somministrazione, lo stesso decade dal regime forfettario nel 2020. Semmai si può obiettare che il soggetto che trova lavoro mediante la procedura interinale, può cadere due volte nella causa ostativa: una volta con la società interinale e una volta con il committente del lavoro.
Nella giornata di ieri l'Agenzia ha pubblicato anche un'altra risposta in materia (la n. 181) ribadendo il principio che solo nel 2019, le partecipazioni in società di persone possono essere cedute prima della fine dell'anno per poter applicare, già nel 2019, il regime forfettario.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 179/2019