Il mancato reverse charge non può negare il rimborso
La mancata applicazione dell’
Questi importanti e rilevanti principi sono stati espressi dalla Corte di giustizia Ue,con la sentenza del 26 aprile 2017, in relazione alla controversia C-564/15 .
La controversia
La vicenda finita all’attenzione della Corte di giustizia fa seguito all’acquisto, in sede giudiziale, di un hangar mobile per il quale il venditore emetteva la relativa fattura indicando l’imponibile e la relativa Iva. Quest’ultima, versata dal cedente, veniva portata in detrazione dal contribuente. L’Amministrazione tributaria ungherese riteneva, invece, che la cessione, avendo ad oggetto un bene immobile, doveva essere fatturata mediante l’inversione contabile; meccanismo, questo, in forza del quale l’assolvimento dell’Iva è effettuato dal soggetto passivo in luogo del fornitore o prestatore del servizio. In pratica, con tale modalità di assolvimento dell’Iva non si viene a creare nessun debito poiché l’acquirente diviene contemporaneamente creditore e debitore d’imposta.
Di qui, la richiesta, da parte delle autorità ungheresi, del pagamento dell’Iva e della sanzione in misura pari al 50% dell’imposta per l’omessa applicazione del reverse charge.
Le incertezze sull’esatta interpretazione delle tesi contrapposte ha fatto sì che la questione venisse sottoposta alla Corte Ue chiamata a stabilire se fosse compatibile con la direttiva comunitaria il diniego di detrarre l’Iva e l’irrogazione della sanzione, a seguito dell’omessa applicazione dell’inversione contabile, nonostante l’indebito versamento dell’Iva da parte del venditore.
La decisione
La prima problematica affrontata dai giudici europei è stata quella di stabilire che l’applicazione dell’inversione contabile obbligava il destinatario del bene al versamento dell’imposta con conseguente impossibilità dello stesso di portarla in detrazione.
Tuttavia, stante l’immanente principio di effettività e di neutralità, al contribuente non può essere inibita la possibilità di richiedere il rimborso dell’imposta indebitamente versata al venditore.
Nel tentativo di sciogliere il nodo interpretativo circa le modalità operative, i giudici hanno indicato come è legittimo riconoscere al contribuente la possibilità di richiedere direttamente il rimborso qualora lo stesso sia particolarmente difficoltoso a causa dell’insolvenza del venditore.
L’altra problematica sottoposta alla Corte riguardava le ripercussioni sanzionatorie della mancata applicazione dell’inversione contabile.
A questo proposito i giudici, vista l’insussistenza di danni per l’erario e l’assenza di indizi di frode e, in ossequio ai principi di proporzionalità e di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto, hanno ritenuto incompatibile l’irrogazione della sanzione amministrativa.