Imposte

Ricade nell’articolo 96 del Tuir la somma per il cedente a pronti

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di Riccardo Michelutti

L’articolo 96 comma 3 del Tuir, emendato a seguito del decreto Atad (Dlgs 142/2018), introduce un triplice test per la classificazione di proventi ed oneri come interessi attivi e passivi e componenti reddituali ad essi assimilati, e cioè: la qualificazione in base ai corretti principi contabili; la conferma di tale qualificazione ad opera della normativa fiscale; la riconducibilità dei proventi ed oneri ad un rapporto contrattuale avente causa finanziaria o contenente una componente di finanziamento significativa.

Con specifico riferimento agli interessi rilevati nell’ambito di un’operazione di pronti contro termine su azioni e titoli assimilati ai sensi dell’articolo 44 del Tuir, appare assai oscuro il passaggio della relazione illustrativa al decreto Atad che esclude la sussistenza del secondo requisito di cui sopra, con la seguente motivazione: «A tali operazioni - che, sotto il profilo contabile, comportano la rilevazione di interessi connessi alla messa a disposizione di una provvista di danaro a favore del cedente a pronti - non si applica, per effetto dell’articolo 3 del Dm 1° aprile 2009 n. 48, la derivazione rafforzata».

Non è chiaro perché la relazione illustrativa faccia riferimento al solo pronti contro termine su azioni, posto che l’articolo 89, comma 6 del Tuir non distingue a seconda del titolo sottostante (azioni, obbligazioni o titoli atipici) e dispone che i proventi del titolo sottostante (dividendi o interessi, a seconda dei casi) concorrono a formare il reddito imponibile del solo soggetto cessionario (che pure non ha fiscalmente la titolarità dei titoli, in virtù dell’articolo 94, comma 2 del Tuir), mentre il differenziale tra prezzo a pronti e prezzo a termine, al netto degli interessi maturati sul titolo sottostante, concorre a formare il reddito del percettore per la quota maturata nell’esercizio.

A propria volta, l’articolo 3, comma 4 del Dm 48/2009 (applicabile anche ai soggetti Oic in virtù del richiamo contenuto nell’articolo 2 del Dm 3 agosto 2017) fa salvo l’articolo 89, comma 6 del Tuir, in quanto regola “trasversale” di matrice fiscale applicabile a prescindere dal sistema contabile adottato, in deroga al principio di derivazione rafforzata (cfr. circolare 7/2011 e relazione illustrativa al Dm 3 agosto 2017).

La relazione illustrativa dovrebbe quindi riferirsi, in linea con quanto già precisato nella circolare dell’agenzia delle entrate n. 19/2009, all’irrilevanza ai fini fiscali degli interessi attivi e passivi sul titolo di debito sottostante contabilizzati dal cedente a pronti nel proprio bilancio, in base all’articolo 2424-bis Cc e del principio Oic 12, nonché ai sensi dell’IFRS 15 (par. 31 e B64 ss.) e IFRS 9 (par.3.2.15 e B3.2.5). Questo in quanto gli interessi cartolari sul titolo di debito sottostante rilevano fiscalmente solo in capo al cessionario a pronti, in virtù appunto dell’articolo 89, comma 6 Tuir, richiamato dall’articolo 3, comma 4, del Dm 48/2009.

Allo stesso modo, il medesimo articolo 3, comma 4 chiarisce che il disposto dell’articolo 89, comma 6 si applica anche al dividendo distribuito su azioni e titoli similari, il quale assume rilevanza fiscale come tale solo in capo al cessionario a pronti (cfr. anche l’articolo 2, comma 3 del Dlgs 461/1997).

Dal questo quadro, dovrebbe confermarsi anche a seguito del Decreto ATAD la rilevanza fiscale, come provento o onere assimilato agli interessi passivi di cui all’articolo 96, del differenziale positivo e negativo tra prezzo a pronti a prezzo a termine riconosciuto tra le parti, al netto della parte che costituisce retrocessione degli interessi cartolari in capo al cessionario a pronti, in linea con quanto già rilevato nella circolare n. 19-2009 (cfr. anche Ctr Piemonte 729/2018; Ctp Torino 1997/2016). La rilevanza fiscale dello scarto-prezzo discende dalla qualificazione contabile e fiscale del contratto di pronti contro termine quale operazione di raccolta/impiego di capitale, pur dando luogo sul piano giuridico-formale a due compravendite funzionalmente collegate (cfr. circolare 73/1994, nonché Cassazione 4299/2015).

In particolare, con riguardo al pronti contro termine su azioni dovrebbe assumere rilevanza ai fini dell’articolo 96 il cosiddetto “manufactured dividend”, riconosciuto al cedente a pronti nell’ambito dello scarto-prezzo tra cessione a pronti e riacquisto a termine (al pari del manufactured dividend riconosciuto al lender nel contratto di prestito titoli), restando escluso dall’articolo 96 soltanto il dividendo percepito dal cessionario a pronti.

Non osta a questa conclusione neppure l’eventuale contabilizzazione del cosiddetto manufactured dividend da parte del cedente a pronti come provento da partecipazioni, in applicazione del principio della sostanza sulla forma, alla luce della ricomprensione nell’articolo 96 anche dei proventi ed oneri derivanti da strumenti di capitale qualificati dai principi contabili come strumenti rappresentativi di capitale ma fiscalmente imponibili e deducibili (cosiddetti strumenti finanziari ibridi, come gli Additional Tier 1 di cui alla risoluzione 30/2019 o gli strumenti finanziari convertibili di cui all’art. 9 del Decreto Crescita 2019)

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