Adempimenti

Il mini-scudo al 3% per i frontalieri passa anche dal quadro RW

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di Pierpaolo Ceroli e Agnese Menghi

Seppur in termini diversi, anche nell’anno 2018, si parla di voluntary disclosure. L’articolo 5-septies del Dl 148/2017 ha introdotto una procedura ridotta di collaborazione volontaria riservata unicamente ai soggetti residenti in Italia (o eredi), che in precedenza erano però iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire) o che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera o in Paesi limitrofi (cd. lavoratori frontalieri), che detengono al 6 dicembre 2017 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 148/2017), in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all’articolo 4 del Dl 167/1990, conti correnti o depositi all’estero derivanti da redditi da lavoro dipendente e autonomo prodotti fuori dal territorio nazionale.

Nel dettaglio, la procedura riguarda i suddetti soggetti che hanno omesso la presentazione del quadro RW, i quali per fruire della regolarizzazione devono trasmette l’apposita istanza entro il 31 luglio 2018 e, ai fini del perfezionamento della sanatoria, versare entro il 30 settembre 2018 o in tre rate mensili, il 3% del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016, a titolo di imposte, sanzioni ed interessi.

Poiché la procedura regolarizza le attività fino al 2016, il contribuente dovrà ricordarsi di compilare anche il quadro RW del modello Redditi Pf 2018, entro il prossimo 31 ottobre, considerato che le attività oggetto della procedura sono quelle possedute al 6 dicembre 2017, senza dimenticarsi dell’Ivafe dovuta, da versare a titolo di saldo 2017 e di primo acconto 2018, entro il mese di giugno e come secondo acconto 2018 entro il 30 novembre.

In merito ai frontalieri occorrono alcune precisazioni, infatti tali soggetti sono esonerati dalla presentazione del quadro RW qualora le attività estere siano detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa, la quale deve essere svolta in via continuativa per la maggior parte del periodo di imposta (183 giorni). Tuttavia, l’esonero viene meno qualora il rapporto di lavoro si interrompa e il contribuente detenga ancora, decorsi sei mesi dalla cessazione, tali attività all’estero.

La “mini voluntary disclosure” è, quindi, applicabile solo nelle ipotesi in cui gli ex frontalieri non abbiano rimpatriato entro il precedente termine le attività estere ed abbiamo omesso la compilazione del quadro RW per il periodo d’imposta relativo alla cessazione e i successivi.
Tuttavia, il contribuente che intende regolarizzare le violazioni in materia di monitoraggio fiscale e che non voglia aderire alla procedura, considerando i dubbi ancora aperti in merito alla procedura (si attende comunque un provvedimento dell’agenzia delle Entrate), può ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del Dlgs 472/1997, purché la dichiarazione sia stata validamente presentata, trasmettendo il quadro RW e versando le sanzioni previste per le violazioni in materia di monitoraggio fiscale e imposte sui redditi.

Si ricorda, infine, che la compilazione del quadro RW non si limita al solo titolare delle attività detenute all’estero, ma riguarda anche coloro che ne abbiano la disponibilità o la possibilità di movimentazione, così sono tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale anche i soggetti delegati al prelievo, tranne nel caso in cui si tratti di delega ad operare per conto dell’intestatario.

Ricollegandosi alla “mini VD” non appare chiaro se anche questi soggetti possano accedervi nel caso in cui non abbiano adempiuto agli obblighi di monitoraggio fiscale, ma sicuramente nelle ipotesi in cui il titolare delle attività vi aderisca, sarà onere dei delegati presentare il quadro RW per il periodo di imposta 2017.

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