Il modello 770 «vede» il credito dagli acconti Ivie
Le ultime modifiche apportate al modello 770 (provvedimento Entrate del 15 marzo 2018) hanno facilitato la compilazione dei quadri relativi all’Ivie (imposta sul valore degli immobili all’estero) e hanno perfezionato il sistema di monitoraggio dei versamenti e dei rimborsi dell’Ivca (imposta sul valore dei contratti assicurativi) da parte delle fiduciarie, ma per quest’ultimo tributo restano questioni irrisolte.
Ivie
Fino all’anno scorso, nel caso in cui la fiduciaria avesse versato acconti di Ivie in eccesso non era possibile trovare il modo di raccordare il quadro ST (in cui devono essere indicati i versamenti effettuati) con il quadro SO (in cui devono essere forniti i dati di calcolo dell’Ivie dovuta). Infatti, nel campo 10 del quadro SO – in cui in cui si deve indicare la differenza fra l’Ivie dovuta (campo 8) e l’acconto (campo 9) – non era possibile indicare importi negativi e quindi non si sapeva come lasciar traccia del credito. Tale problematica è stata ora risolta mediante l’aggiunta un ulteriore campo all’interno del quadro, l’SO11, nel quale devono essere indicati gli importi a credito scaturenti dalla differenza tra l’imposta dovuta (campo 8) e l’acconto versato (campo 9). Tale importo dovrà successivamente essere riportato nel quadro SX, rigo SX1, colonna 4 («Altri crediti»), anch’essa aggiunta nella versione 2018 del 770. Quest’ultima soluzione non è condivisibile perché l’importo a credito dovrebbe essere utilizzabile, dalla fiduciaria, anche per i versamenti degli acconti dell’anno successivo in «compensazione interna» (come avviene, in base allarisoluzione 68/E/2017, per i soggetti che non si avvalgono delle fiduciarie) dato che le regole per il versamento dell’Ivie sono le stesse per il versamento dell’Irpef (articolo 19, comma 17, del Dl 201/2011) e l’Ivie è un imposta del fiduciante e non della fiduciaria. Ma il codice tributo «1042» - usato dalle fiduciarie - non è utilizzabile a credito.
Ivca
L’imposta sul valore dei contratti assicurativi è una sorta di acconto dell’imposta sostitutiva sui proventi delle polizze vita (articolo 26-ter del Dpr 600/1973), imposta che viene corrisposta al riscatto anticipato o alla morte dell’assicurato. La gestione dell’imposta versata, di quella compensata con l’imposta sostitutiva, di quella chiesta a rimborso e dell’eccedenza residua avviene nel rigo SX42. In questo rigo, è stata introdotta un apposito campo (rigo SX42, colonna 1) per indicare l’importo del credito Ivca residuo dell’anno precedente, ottenuto dalla differenza tra la colonna 7 e la colonna 8 del rigo SX42 del modello 770/2017 (ovvero dalla differenza tra il credito residuo e quello chiesto a rimborso). Il credito maturato nell’anno – corrispondente all’importo indicato nel rigo SG23, colonna 2 – deve essere indicato separatamente nella colonna 2. Il provvedimento, inoltre ripristina la colonna 9 («credito chiesto a rimborso»), omessa nella precedente versione. Le istruzioni al rigo SX42, colonna 7 ribadiscono l’obbligo di utilizzare il codice 6780 per compensare, in F24, l’Ivca maturata sulle polizze estinte. Il codice evidentemente va utilizzato sia per la compensazione dell’Ivca con l’imposta sostitutiva sia per il recupero dell’eventuale Ivca eccedente, rispetto all’imposta stessa, rimborsata al cliente.
I problemi ancora aperti
Continua a non essere risolto il problema, più volte segnalato, dell’errore bloccante al rigo SG23, colonna 2 che non consente di indicare un’Ivca dovuta diversa dallo 0,45% del valore delle polizze al 31 dicembre 2016, dimenticando nuovamente che la risoluzione 74/E/2013 ha fissato un limite massimo al versamento dell’imposta per evitare che il credito Ivca ecceda una certa percentuale del valore della polizza. Le specifiche tecniche aggiornate col Provvedimento del 15 marzo 2018 confermano che il dato contenuto nella colonna 2 non può differire dall’importo indicato in SG023 colonna 1 per lo 0,45 per cento.
Continua a non essere risolto anche l’altro problema, più volte evidenziato: la mancanza di una procedura per segnalare i crediti Ivca certificati dall’intermediario “uscente” al nuovo intermediario in base alla circolare 41/E del 2012.