Adempimenti

Il modello Irap cambia la gestione del credito da integrativa

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di Pierpaolo Ceroli e Luisa Miletta

Nel modello Irap 2018 non cambia nella forma della sezione XVII del quadro IS (righi da IS91 a IS96) dedicata a quei soggetti che, nel corso del 2017, hanno presentato una o più dichiarazioni integrative oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa, per intenderci quelle “ultrannuali”, in base all’articolo 2, comma 8-bis, del Dpr 322/1998, modificato dal Dl 193/2016.

Ciò che cambia è la gestione del minor debito o del maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa per i casi di correzione di errori contabili di competenza.
Da quest’anno, tale importo non deve essere ricompreso nel credito da indicare in colonna 4 del rigo IS96 (a differenza del precedente modello) ma va sommato all’ammontare dell’eccedenza d’imposta risultante dalla precedente dichiarazione, da indicare nell’apposito campo del quadro dove la relativa imposta è liquidata, nel caso dell’Irap nel rigo IR23.

Stesso discorso vale per i crediti al corrispondente quadro DI dei modelli Redditi delle società e delle persone fisiche. In aggiunta a questo nuovo procedimento di indicazione del credito, l’Agenzia si è espressa sul tema integrativa in occasione di Telefisco chiarendo che il credito emergente dalle dichiarazioni integrative “ultrannuali” è utilizzabile in compensazione già a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione delle medesime (ad es. il credito da integrativa “lunga” presentata nel 2017 è compensabile già a partire dal 1° gennaio 2018), non essendo necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta in cui è stata eseguita l’integrazione (nel caso di specie la dichiarazione annuale per l’anno 2017). Tuttavia, precisano le Entrate, si deve tenere conto che il credito a seguito del riporto nella dichiarazione relativa all’anno in cui è avvenuta l’integrazione, partecipa alla liquidazione della relativa imposta; dunque, prima di procedere all’utilizzo del credito in compensazione esterna nel modello F24, è opportuno considerare l’eventuale effetto compensativo interno alla dichiarazione.
Altro monito riguarda le integrative a catena, di cui l’Agenzia durante Telefisco ha chiarito che è vietato l’utilizzo per rendere il credito immediatamente compensabile mediante riporto nella dichiarazione integrativa più vicina, in quanto non conforme alle disposizioni legislative in materia.

Va ricordato infine che l’articolo 1, comma 6, della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha previsto l’estensione dei termini di accertamento nel caso di presentazione di un’integrativa, per cui i termini di cui agli articoli 43 del Dpr 600/1973 e 57 del Dpr 633/1972 decorrono dalla data in cui si presenta la correzione, sebbene il controllo da parte dell’ufficio è limitato ai soli elementi oggetto dell’integrazione.

Non essendo indicati i criteri attraverso cui sono individuabili (per gli operatori interessati) i singoli elementi integrati, i quali confluiscono in una “casella” o in un “rigo” della dichiarazione secondo valori “aggregati” (ossia con altri dati non emendati), il rischio di un utilizzo improprio, sia in fase accertativa (da parte dell’amministrazione finanziaria), sia in fase difensiva (da parte del contribuente), di tale strumento è alquanto elevato.
Sembrerebbe tuttavia possibile per il contribuente emendare nuovamente la dichiarazione integrativa, qualora contenga anch’essa degli errori dichiarativi. In sostanza, il contribuente potrebbe beneficiare del più ampio termine di accertamento derivante dall’applicazione dell’estensione dei termini, al fine di correggere nuovamente la dichiarazione, rispettando anch’egli il perimetro del ritocco costituito dai soli elementi oggetto dell’integrazione.
Il chiarimento si auspica specialmente in tutti i casi in cui, successivamente alla presentazione della dichiarazione Irap, una sopravvenuta pronuncia giurisprudenziale chiarisca l’assenza di autonoma organizzazione e quindi della soggettività passiva per il caso specifico del contribuente.

Il modello Irap 2018

Le istruzioni alla compilazione del modello Irap 2018

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