Imposte

Il negozio giuridico simulato non blocca la detrazione Iva

La Corte Ue con la sentenza pronunciata nella causa C-114/22 ribadisce il suo approccio fiscalmente ed economicamente orientato

Non può essere negata la detrazione in riferimento a un negozio giuridico simulato, nullo sul piano civilistico, qualora non sia verificata l’evasione dell’Iva o l’abuso del diritto. La Corte Ue, con la sentenza pronunciata nella causa C-114/22, ribadendo il suo approccio fiscalmente ed economicamente orientato, ha dato priorità al diritto alla detrazione, proteggendo la neutralità dell’Iva anche nelle ipotesi in cui sul piano civilistico possono esserci dei problemi.

Una società polacca aveva emesso fattura per una cessione di marchi. L’acquirente aveva assolto in rivalsa l’imposta e l’aveva detratta. Il Fisco ha recuperato l’imposta in capo all’acquirente con la motivazione che la cessione del marchio in questione era nulla, in forza di una norma civilistica interna, in quanto contraria ai principi di convivenza civile. Secondo la suprema corte amministrativa polacca occorre valutare se una siffatta limitazione del diritto alla detrazione sia compatibile con la direttiva che lo disciplina.

La risposta di Lussemburgo ribadisce la centralità del diritto alla detrazione, subordinato solo al rispetto di alcuni requisiti sostanziali. In pratica, per poter beneficiare di detto diritto occorre che l’interessato sia un soggetto passivo Iva e che i beni e servizi in riferimento ai quali l’imposta è stata detratta siano destinati allo svolgimento di operazioni imponibili ai fini Iva. In un precedente (sentenza causa C-712/17) la Corte aveva chiarito che un acquisto simulato non dà diritto alla detrazione, in quanto non c’è alcun collegamento con operazioni a valle imponibili considerata l’inesistenza.

Anche nel caso di ieri, occorre in primis accertare che la cessione dei marchi sia effettivamente realizzata e che i marchi siano impiegati ai fini dell’attività d’impresa. La prova è a carico del contribuente. Se dalla verifica non risulta che la cessione ha effettivamente avuto luogo, il diritto alla detrazione non può sorgere (la detrazione sorge quando l’Iva è esigibile, il che avviene al momento in cui è effettuata l’operazione).

Diversamente, in caso di effettività della cessione e di afferenza all’attività imponibile svolta a valle dal soggetto passivo, la detrazione è garantita, a meno che non vi sia frode o altra pratica abusiva. Queste ultime, però, vanno accertate ai fini Iva, ovvero secondo le regole della direttiva e le interpretazioni giurisprudenziali. Sicché, qualora la nullità di un atto giuridico, per cause previste dal diritto civilistico di un ordinamento interno, prescinde da ogni valutazione circa gli elementi caratterizzanti pratiche fraudolente e abusive sul piano Iva, il diritto alla detrazione non può essere rifiutato. In poche parole, non esiste un automatismo per cui al verificarsi di una causa di nullità del contratto segue l’illegittima detrazione.

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