Il pagamento della prima o unica rata della rottamazione-ter estingue il pignoramento
La risposta a interpello 128/2020: le somme sono del tutto svincolate e disponibili a pieno per il debitore
Il pagamento della prima o unica rata della rottamazione-ter comporta l’estinzione dei pignoramenti in corso. Pertanto le somme in questione sono del tutto svincolate e dunque pienamente disponibili per il debitore. L’importante conferma giunge dalla risposta a interpello 128/2020 delle Entrate.
Il caso è quello di un debitore di agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) che vantava un credito derivante dalla cessione dell’azienda. Tale credito avrebbe dovuto essere soddisfatto in sette rate annuali. L’agente della riscossione provvedeva a pignorare il suddetto credito con procedura ordinaria e il giudice disponeva l’assegnazione del credito in favore dell’Ader.
Prima che il pagamento delle somme pignorate si completasse e comunque dopo l’assegnazione del giudice, il debitore presentava istanza di rottamazione-ter e provvedeva a pagare le prime due rate della definizione agevolata. Il debitore chiede pertanto all’agenzia delle Entrate se sia corretto affermare che, per effetto del pagamento della prima rata, il pignoramento sia venuto meno, con la conseguenza che le somme in questione rientrano nella piena disponibilità dell’interessato.
L’agenzia delle Entrate ha risposto positivamente, prendendo le mosse dalla risposta a quesito dell’Ader fornita nel corso di Telefisco 2019. In tale occasione, è stato domandato se, alla luce della disposizione secondo cui le procedure esecutive in corso si interrompono con la sola trasmissione dell’istanza, salvo il caso del primo incanto tenutosi con esito positivo, anche il pignoramento presso terzi fosse bloccato da tale adempimento. Al quesito, l’ente di riscossione ha risposto che «per effetto della presentazione della dichiarazione di adesione, anche le procedure di pignoramento presso terzi non possono proseguire».
Nelle prassi operative dell’agente della riscossione, tale risposta è stata interpretata nel senso che, una volta trasmessa la domanda di condono e fino al pagamento della prima rata, non proseguono le trattenute ma sulle somme nella disponibilità del terzo permane comunque il vincolo. Di conseguenza, il terzo (datore di lavoro, banca o altro) resta custode dell’importo in questione e di esso il debitore non può disporre.
Dopo che è stata versata la prima rata, l’articolo 3, comma 13, del Dl 119/2018, stabilisce espressamente che le procedure esecutive si estinguono. L’estinzione della procedura determina per ciò stesso lo svincolo delle somme pignorate e quindi la piena disponibilità delle stesse. Qualora il debitore decadesse successivamente dalla definizione agevolata, l’agente della riscossione dovrà procedere a notificare un nuovo atto di pignoramento, poiché quello precedente ha oramai perso qualunque efficacia.
Tale beneficio ulteriore della rottamazione degli affidamenti è il frutto della modifica apportata rispetto alla prima versione della procedura all’articolo 6 del Dl 193/2016, che al contrario non prevedeva il blocco dei pignoramenti presso terzi in corso al momento di trasmissione dell’istanza di sanatoria