Controlli e liti

Pignoramento presso terzi, priorità al giudice dell’esecuzione

L’ordinanza 7822/2020delle Sezioni Unite: solo successivamente decide la Commissione tributaria se necessario

immagine non disponibile

di Laura Ambrosi

Sulla legittimità del pignoramento presso terzi decide il giudice dell’esecuzione sulla sussistenza di possibili vizi formali. Successivamente, solo se necessario, interverrà la commissione tributaria per la valutazione nel merito della pretesa. A chiarirlo sono le Sezioni Unite con l’ordinanza n. 7822 depositata il 14 aprile.

La vicenda trae origine dal conflitto di giurisdizione insorto su un atto di pignoramento presso terzi ad istanza dell’agenzia delle Entrate-Riscossione. In particolare, il provvedimento era stato notificato ad una società a fronte del mancato pagamento di due cartelle per canoni su concessioni demaniali.

L’impresa impugnava il pignoramento dinanzi al Giudice dell’esecuzione eccependo, in sintesi, l’inammissibilità perché riferito ad un terzo inesistente e, nel merito, la nullità in quanto gli atti presupposti erano già stati pagati o illegittimi. Il giudice dell’esecuzione declinava la propria competenza, concedendo un termine per l’introduzione della causa dinanzi alla commissione tributaria.

La Ctp adita, a sua volta, si riteneva estranea alla causa per assenza di contestazioni nel merito della pretesa, atteso che essa concerneva la sola asserita insussistenza dei presupposti per proporre il pignoramento.

Essendoci un conflitto di giurisdizione, il giudice tributario rimetteva gli atti alle Sezioni Unite. L’alto consesso, dopo aver ripercorso i precedenti in materia, ha rilevato il discrimine fra giurisdizione tributaria e ordinaria in ordine all’attuazione della pretesa erariale.

Più precisamente, alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione e la verifica della sussistenza dei presupposti della pretesa in senso sostanziale. Alla giurisdizione ordinaria spetta invece la cognizione delle questioni inerenti la legittimità formale dell’atto esecutivo.

Nella vicenda in esame, la società aveva proposto in via pregiudiziale al tribunale l’accertamento dell’improcedibilità o inammissibilità del pignoramento presso terzi, essendoci insussistenza delle ragioni di credito presupposte. Solo in via subordinata richiedeva una valutazione di merito.

Per tale ragione, le Sezioni Unite hanno concluso che, trattandosi di distinte domande, occorre individuare giurisdizioni differenti per ciascuna di esse. Nella specie la questione deve essere esaminata prioritariamente dal giudice ordinario. Successivamente, stante l’eccezione, in via subordinata, sul merito della pretesa, il primo giudice deve devolvere eventualmente alle altre giurisdizioni (quella tributaria) l’esame della vicenda.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©