Professione

Il paradosso delle Stp: prevale il tipo di reddito dichiarato

L’apertura per le società tra professionisti ripropone l’eterna questione della loro natura

di Federica Micardi

Professionisti no, società tra professionisti sì. A quanto pare è la tipologia di reddito dichiarato, e non tanto l’attività che vi sta dietro, a stabilire chi può ottenere il contributo a fondo perduto.

Questione ricorrente
La querelle sulla natura delle Stp non è cosa di oggi, da sempre l’agenzia delle Entrate le ha considerate imprese, e ora, per essere coerente, ha deciso di includerle espressamente tra i soggetti beneficiari del fondo perduto (circolare 15/E).

Va detto che i numeri sono esigui questa “apertura” non ha un impatto dirompente, anche se potrebbe portarsi dietro le società di ingegneria e le Sta, società tra avvocati. Meno certa è l’estensione agli studi associati. Perché se a fare la differenza è la tipologia di reddito allora le associazioni tra professionisti sarebbero escluse, perché dichiarano un reddito professionale, anche se l’attività svolta è la stessa delle Stp.

Le società di ingegneria producono reddito d’impresa, sono registrate - ma non iscritte - ad Inarcassa a cui versano il solo contributo integrativo. Loro possono accedere al fondo perduto? Il fatto che l’agenzia non le citi espressamente fa sorgere qualche dubbio.

Gli altri casi
Per le Società tra avvocati il discorso si complica ulteriormente perché il regolamento previdenziale delle Sta è in attesa dell’approvazione ministeriale. Al momento le Sta non sono né iscritte né registrate presso Cassa Forense, la bozza del regolamento però prevede che si debbano iscrivere per versare il contributo integrativo ma non il contributo soggettivo (una società non matura il diritto alla pensione).

L’apertura delle Entrate alle Stp genera altri dubbi legati ai soci. Se il socio professionista ha chiesto e ottenuto i 600 euro a marzo e ad aprile la Stp di cui è socio può fare richiesta del contributo a fondo perduto oppure no? La norma non prevede l’incompatibilità tra i due interventi, anche perché esclude espressamente i professionisti iscritti alle Casse di previdenza a prescindere dall’aver ottenuto o meno il bonus.

Il problema non si pone nel caso in cui il professionista socio non abbia chiesto i 600 euro perché superava i limiti di reddito previsti (35mila euro o entro i 50mila euro con un calo del 33 per cento) in questo caso la Stp di cui è socio accede senza dubbio al fondo perduto.

Prevedere una netta distinzione tra attività d’impresa e attività professionale, oltre a creare difficoltà interpretative, ci sta allontanando dalla Ue. Questa diatriba è stata risolta da anni dall’Unione europea (Raccomandazione CE 361/2003), che definisce impresa «qualsiasi entità̀ impegnata in un’attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica».

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