Il passaggio da gestire tra fattura elettronica a richiesta e operazioni con scontrino
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per le quali è disposto l’esonero dall’obbligo di fatturazione, in base all’articolo 22 del Dpr 633/72, devono essere certificate mediante l’emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, fermo restando l’obbligo di emissione della fattura, se richiesta del cliente, non oltre il momento di effettuazione dell’operazione. Si tratta, in linea generale, delle operazioni dei commercianti al minuto e delle operazioni ad esse assimilate ed il quadro normativo per una possibilità di certificazione fiscale alternativa non muterà neanche con l’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria.
Sotto il profilo normativo, quindi, un’eventuale richiesta, ad esempio a un ristoratore, di emettere una fattura elettronica da parte di un cliente farà ancora ricadere all’interno dell’articolo 3, comma 2, del Dpr 696/96, il quale dispone che non è obbligatorio il rilascio dello scontrino fiscale/ricevuta fiscale nel caso in cui, per la stessa operazione soggetta all’obbligo di certificazione, sia emessa fattura in base all’articolo 21, comma 1, del Dpr 633/72.
A quel punto, allora, superata la necessità di emettere scontrino o altro documento analogico (cartaceo), la norma sembrerebbe far incombere sul ristoratore solo l’obbligo di trasmettere l’e-fattura al cliente destinatario della prestazione, tramite Sistema di interscambio (Sdi), con tutte le criticità derivanti dalla circostanza che il cliente (compreso il consumatore finale) potrebbe uscire da un locale senza il rilascio di alcuna certificazione fiscale.
Da tale ordine di idee e per una valutazione di cautela fiscale, nel sistema della fatturazione cartacea la circolare 97/1997 aveva interpretato la portata dell’articolo 3, comma 2, del Dpr 696/96 affermando che non è obbligatorio il rilascio dello scontrino fiscale/ricevuta fiscale solo nel caso in cui, per la stessa operazione soggetta all’obbligo di certificazione, sia emessa fattura immediata ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del Dpr 633/72. Tale fattura - affermava il documento di prassi - ha funzione sostitutiva dei documenti soltanto se emessa contestualmente alla consegna del bene o all’ultimazione della prestazione e ciò in considerazione del fatto che, in caso di emissione del documento in un momento successivo, verrebbe meno la possibilità di controllo immediato sulle operazioni, in particolare quelle poste in essere dai soggetti individuati dall’articolo 22 del Dpr 633 del 1972.
Sarà allora interessante conoscere se simili considerazioni verranno riprese dalla prassi anche nel nuovo regime elettronico ovvero se, sia per le prestazioni/cessioni effettuate verso privati che nei rapporti B2B, verrà comunque previsto il rilascio di una documentazione analogica immediata contestualmente all’ultimazione della prestazione, ancorché, nel secondo caso, un sostegno alla garanzia della fedeltà fiscale del cedente/prestatore apparirebbe già sufficientemente fornita dal contrasto di interessi tra chi presta il servizio ed un committente che perderebbe convenienza da eventuali comportamenti evasivi dello stesso.
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