Il passaggio da Srl a Sas non evita il saldo Irap 2019 per il periodo ante trasformazione
La risposta a interpello 622: l’esonero copre solo il periodo successivo al cambiamento di forma societaria
È dovuto il saldo Irap per il periodo precedente alla trasformazione regressiva da Srl a Sas avvenuta a dicembre 2019. È il chiarimento fornito dalle Entrate con la risposta a interpello 622 del 24 dicembre 2020.
A interpellare l’agenzia delle Entrate è una società la quale evidenzia che nel corso del 2019 ha avuto una trasformazione regressiva da società a responsabilità limitata a società in accomandita semplice. Da un punto di vista fiscale, c’è stata la chiusura di due distinti periodi d’imposta:
•il periodo ante trasformazione (1° gennaio 2019-10 dicembre 2019), con presentazione della dichiarazione dei redditi e Irap predisposta secondo il modello 2019 delle società di capitali relativo al periodo d’imposta 2018;
•il periodo post trasformazione (11 dicembre 2019 – 31 dicembre 2019), con presentazione della dichiarazione dei redditi e Irap, predisposta secondo il modello 2020 delle società di persone relativo al periodo di imposta 2019.
La società istante evidenzia che il periodo d’imposta ante trasformazione ha contribuito in misura maggiore alla formazione del valore della produzione rilevante ai fini Irap, determinando un saldo Irap a debito e il versamento del primo acconto, mentre nel periodo d’imposta post trasformazione il valore della produzione rilevante ai fini Irap risulta pari a zero, per effetto delle deduzioni.
Le perplessità della società istante sono inerenti al presupposto di come applicare le disposizioni contenute nel Dl 34/2020 (decreto Rilancio) in merito all’emergenza sanitaria Covid-19, che esentano, al verificarsi di determinate condizioni, il versamento del saldo Irap relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, e il versamento del primo acconto Irap relativo al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
La soluzione fornita dalle Entrate
L’agenzia delle Entrate evidenzia che l’articolo 24 del Dl 34/2020 dispone che l’esonero dal versamento del saldo (ma non dell’acconto) dell’Irap relativa al periodo d’imposta 2019.
Non è, inoltre, dovuto il versamento della prima rata dell’acconto dell’Irap relativa al periodo di imposta 2020, nella misura del 40% prevista dall’articolo 17, comma 3, del Dpr 435 del 2001, ovvero pari al 50% per:
• i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dalla normativa vigente;
• i soggetti che partecipano a determinate categorie di società, associazioni e imprese.
Con riferimento al quesito le Entrate evidenziano che in merito agli obblighi di versamento Irap nel caso di operazioni di trasformazione societaria:
•il saldo Irap per il periodo ante trasformazione andava versato, non potendosi applicare a tale periodo l’esonero di cui al richiamato articolo 24, non trattandosi di «periodo in corso al 31 dicembre 2019»;
•stante la coincidenza del versamento dell’acconto e del saldo Irap per il periodo 11 dicembre - 31 dicembre 2019, l’acconto non andava versato;
•in applicazione dell’articolo 24, non erano dovuti, infine, il saldo Irap per il periodo d’imposta 11 dicembre - 31 dicembre 2019, ed il primo acconto Irap per il periodo d’imposta 1° gennaio - 31 dicembre 2020.