Il patent box va indicato nel quadro OP del modello Redditi
Il patent box, il meccanismo che consente di escludere dalla tassazione parte del reddito derivante dall’utilizzo degli intangibles ha ridotto il suo raggio d’azione. Attualmente non è più possibile richiedere del beneficio fiscale per i marchi; le relative istanze potevano essere presentate solo i primi due anni d’imposta di applicazione, ovvero il 2015 e il 2016.
In principio l’Italia aveva opportunamente deciso di applicare il patent box anche ai marchi, in considerazione delle specificità di molte nostre aziende, forti proprio nei brand associati al made in Italy. In seguito, in ossequio alle linee guida dettate dall’Ocse con l’Azione 5 del progetto Beps, detta possibilità è stata eliminata con il Dl 50/2017, che ha escluso, appunto, i marchi dal regime. La stessa Ocse ha comunque accettato, il “grandfathering” cioè la validità delle istanze già presentate nel 2015 e 2016; permane una divergenza di visioni con l’organizzazione internazionale per le istanze presentate nel secondo semestre 2016 e per la validità – quinquennale – del regime, relativamente all’ultimo semestre 2021.
Resta comunque in vigore un ampio spettro di possibilità, è infatti previsto che l’agevolazione relativa al patent box si possa tuttora applicare ai redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (know how), che non concorreranno a formare il reddito complessivo, in quanto esclusi per il 50% del relativo ammontare.
Inalterata quindi la possibilità di fruire del patent box per i brevetti, anche se l’interesse per questo specifico ambito non si è rilevato troppo ampio, vista anche la scarsa predisposizione di alcune aziende, soprattutto le Pmi, a brevettare.
Può essere rilevante il ruolo svolto dal know how, ovvero quell’insieme di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in uno specifico settore, che caratterizzano l’operato di molte società, anche di minori dimensioni.
Ai fini del regime opzionale si considerano “giuridicamente tutelabili”, come specificato dalla circolare 11/E del 2016, le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, ove tali informazioni siano segrete, abbiano un valore economico in quanto attribuiscono a chi le utilizza un vantaggio concorrenziale e siano sottoposte a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. Anche l’aspetto della segretezza e le relative procedure interne dovranno essere adeguatamente descritte e documentate.
Nel modello Redditi, nel quadro OP (Comunicazioni dei regimi opzionali) la nuova Sezione IV è dedicata all’opzione di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di alcuni beni immateriali, il patent box. Le istruzioni ricordano che l’opzione ha durata pari a cinque periodi d’imposta, è irrevocabile e rinnovabile e che, a decorrere dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, l’opzione è esercitata compilando il prospetto e decorre dal periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.
Recentemente l’Ocse, con il report di luglio 2018, ha confermato che il know-how non si pone in contrasto con le proprie linee guida e potrà pertanto rimanere tra i beni immateriali agevolabili.