Il penale tributario potrà innescare il reato di riciclaggio
La direttiva Ue 2018/1673 (pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea» del 12 novembre) sulla lotta al riciclaggio di denaro nel diritto penale, che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 3 dicembre 2020, punta ad affrontare e integrare e rafforzare la lotta al riciclaggio al finanziamento del terrorismo e alla criminalità organizzata cercando un coordinamento diretto con la quinta direttiva antiriciclaggio.
Le nuove disposizioni ( clicca qui per consultarle ) prevedono l’introduzione di norme minime relative alla definizione dei reati e alle sanzioni in materia di riciclaggio, definendo specificatamente sia la nozione di attività criminale in senso generale che particolare richiamando un nutrito elenco di reati tra cui quelli di terrorismo, associazione a delinquere ma anche quelli tributari; sia quella riciclaggio includendo come punibile anche l’autoriciclaggio. In particolare nell’elenco comunitario dei reati presupposti al riciclaggio e all’autoriciclaggio si evidenza la nozione di reato fiscale relativo a imposte dirette e indirette conformemente al diritto nazionale.
La direttiva imporrà un importante mutamento delle normative degli Stati membri Ue risolvendo le criticità derivanti dal fatto che fino ad oggi non esisteva una definizione comune a tutti gli Stati dell’Unione di riciclaggio ai fini penali. In caso di attività criminose internazionali per procedere attraverso la cooperazione giudiziaria penale per casi di riciclaggio è necessaria la sussistenza del requisito della doppia punibilità. Il giudice di un Paese Ue che riceve una richiesta di cooperazione giudiziaria deve verificare se nel proprio ordinamento la condotta contestata è prevista come reato e solo in quel caso può procedere, purtroppo però in molti casi gli ordinamenti nazionali non prevedono norme uniformi in tema di riciclaggio come ad esempio nel caso del riciclaggio fiscale, pertanto questa situazione complica la lotta al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo internazionale.
Le condotte di riciclaggio saranno punite nell’Ue con una pena detentiva massima di 4 anni e gli organi giurisdizionali potranno applicare misure e sanzioni accessorie come ad esempio l’esclusione dagli appalti pubblici, dall’accesso ai finanziamenti pubblici, pesanti sanzioni pecuniarie. La disciplina delle circostanze aggravanti prevede due casi rilevanti: l’appartenenza alla criminalità organizzata e rientrare tra i soggetti obbligati dalla normativa antiriciclaggio. Sarà prevista anche a livello europeo l’introduzione della responsabilità per i reati di riciclaggio nei confronti degli enti e delle persone giuridiche.
La direttiva tende a eliminare anche gli ostacoli alla cooperazione giudiziaria e di polizia a livello transfrontaliero introducendo disposizioni comuni al fine di migliorare le indagini di polizia e giudiziarie penali. Per i casi transfrontalieri sarà previamente definito quale Stato membro abbia la competenza giurisdizionale, nonché le modalità di cooperazione tra gli Stati membri interessati e di partecipazione ad Eurojust. Sono previste infine norme di coordinamento sia per i sequestri che per le confische nell’Unione europea dedicate ai casi di riciclaggio.
Direttiva Ue 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale