Imposte

Il Pir resiste ai cambi di residenza

di Marco Piazza

I Piani di investimento del risparmio sono adatti anche a chi cambia frequentemente residenza. E arriva la stretta sulla possibilità di includere i derivati fra gli investimenti qualificati. Sono questi alcuni dei chiarimenti emersi nel corso della conferenza «Pir: i chiarimenti del Ministero e dall’Agenzia delle entrate» tenutosi ieri al Salone del Risparmio a Milano.

Trasferimento residenza

Il trasferimento della residenza all’estero comporta l’interruzione del piano, ma per i titoli che vengono mantenuti presso l’intermediario fino a esaurimento del quinquennio d’investimento (che non siano stati rimborsati o ceduti) non si verifica la recapture dei redditi esentati fino al momento del trasferimento. In caso di rientro in Italia, prima della maturazione del periodo quinquennale il contribuente può: 1) mantenere i titoli in un conto ordinario (non agevolato) fino al compimento dell’holding period per evitare la recapture, conservando il costo d’acquisto; 2) conferire i titoli in un nuovo Pir, evitando, anche in questo caso, la recapture e beneficiando del regime di esenzione per i redditi realizzati a partire dal momento del conferimento; anche in questo caso viene mantenuto l’originario costo d’acquisto.

Derivati e Spac

Come si desume anche dalla circolare 3/E del 2018, i Pir fai da te non possono comprendere contratti derivati, neppure nella “quota libera”. Nei Pir in forma di “Oicr Pir compliant”, il fondo comune può utilizzare derivati nell’ambito della quota libera, ma solo a scopo di copertura. Sembra poi logico ritenere che gli investimenti in Spac (Special purpose acquisition company), siano investimenti qualificati, sempreché la società target sia italiana. Anche i warrant gratuiti abbinati alle azioni della Spac dovrebbero rientrare nell’investimento qualificato, in quanto danno diritto all’acquisto delle azioni di un investimento qualificato.

Strumenti finanziari

In caso di prelievo dal Pir o trasferimento ad altro intestatario prima della maturazione dell’holding period, il valore del Pir si riduce di un ammontare pari al costo dei titoli che sono stati trasferiti o prelevati. I prelievo va a ridurre il plafond d’investimento dell’anno nel quale è avvenuto; è l’unica interpretazione coerente con l’esempio contenuto nella circolare 3/E del 2018.

Società di cartolarizzazione

Ci sono dubbi sulla possibilità di considerare investimenti qualificati i titoli emessi da società di cartolarizzazione dei crediti in quanto non emessi da imprese industriali o commerciali.

Minori

La circolare 3/E conferma infine che i minori possono sottoscrivere Pir. Bisogna però tener conto che i genitori hanno l’usufrutto legale sui beni dei minori. Pertanto il regime di non imponibilità si applica solo nel caso in cui l’usufruttuario, a cui è imputato il reddito finanziario derivante da investimenti inseriti in un Pir intestato a un minore, non sia contemporaneamente titolare di altro Pir. Forse si dovrebbe tener conto del fatto che la ratio della norma è di agevolare gli investimenti e non i redditi degli investitori. Come suggerito da Assogestioni, per uscire da questo empasse, si dovrebbe introdurre una disciplina ad hoc per i minori, con specifici plafond e limiti d’investimento, ispirandosi, ad esempio, alla legislazione inglese.

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