Il Pm può chiedere il fallimento in udienza
Il Pubblico ministero può esprimere il suo parere negativo sulla proposta di concordato e chiedere il fallimento, nel corso dell’udienza fissata per l’audizione del debitore.
La Cassazione ( sentenza 9574 ) respinge il ricorso del socio di una Srl contro la sentenza di fallimento dichiarato dal Tribunale dopo il no al concordato preventivo.
Il ricorrente contestava, oltre agli estremi per dichiarare il fallimento, anche le modalità con le quali il Pm aveva espresso parere e richiesta, ovvero nell’ambito dell’udienza per ascoltare il debitore in vista dell’eventuale dichiarazione di inammissibilità del concordato (articolo 162, secondo comma del codice penale).
Secondo il socio, infatti, essendo il Pm parte processuale al pari dei creditori e del debitore, deve avanzare formale richiesta di fallimento alle stesse condizioni e con le stesse forme impartite per gli altri soggetti, senza privilegi. Per la Corte però il margine di manovra del Pm é più ampio e non si tratta di privilegi.
Il Pm deve essere informato della proposta di concordato per consentire la sua partecipazione al procedimento. Le modalità della sua partecipazione non sono previste dalla legge fallimentare, ma - precisa la Corte - certamente possono consistere nella presenza all’udienza, nel corso della quale può “trarre” le sue conclusioni orali, come avviene nei procedimenti civili ordinari. Tra le udienze che il giudice fissa nell’ambito della procedura di concordato c’è quella prevista dall’articolo 162 dedicata all’ascolto del debitore, alla quale il Pm può prendere parte «rassegnando le proprie conclusioni a verbale».
E non c’è ragione di escludere che le sue conclusioni possano andare oltre la valutazione negativa sul concordato, ed estendersi alla richiesta di fallimento, se dagli atti emerge l’insolvenza dell’impresa.
Pretendere che il Pm debba attendere la dichiarazione di inammissibilità del concordato per presentare un ricorso da notificare al debitore in vista di una nuova udienza, significa negare le esigenze di rapidità e concentrazione che sono alla base della procedura fallimentare e delle procedure concorsuali. Esigenze che non sono in conflitto con il principio del contraddittorio e con il diritto di difesa del debitore, il quale ha la possibilità di contraddire e difendersi nella stessa udienza.
I giudici affermano dunque che la richiesta di fallimento del Pm, contemplata dall’articolo 162, sfugge alla disciplina dell’articolo 7 della legge fallimentare, in base alla quale la richiesta del Pm può essere presentata quando l’insolvenza emerge nel corso di un procedimento penale o è segnalata dal giudice che l’ha rilevata in procedimento civile, per fuga dell’imprenditore o diminuzione fraudolenta dell’attivo. La norma si riferisce, infatti, alla diversa ipotesi in cui la richiesta del Pm introduca un autonomo procedimento prefallimentare.