Imposte

Il Pon finanzia la competitività

di Alessandro Sacrestano

I progetti presentati a valere sulle risorse del Pon Imprese e competitività e ammessi al bonus investimenti di cui all’articolo 1, comma 98-108 della legge 208/2015, saranno oggetto di verifiche da parte del ministero dello Sviluppo economico (si veda «Il Sole24 Ore» di ieri)).

I progetti, se realizzati dopo il 1° marzo 2017, godono di tutte le modifiche migliorative apportate all’incentivo dall’articolo 7-quater del Dl 243/2016. Pertanto, le intensità di aiuto sono maggiorate e non è più necessario decurtare dall’investimento agevolabile gli ammortamenti dedotti. Infine, sono agevolabili i progetti realizzati su tutto il territorio della Sardegna, e non solo su una parte di essa; con una precisazione però. Le modifiche alla disciplina del bonus, operative come detto dal 1° marzo 2017, non coincidono cronologicamente con quelle che hanno esteso l’incentivo a tutta la regione Sardegna che, invece, risultano effettive già dal 1° gennaio 2017. Di conseguenza, i progetti finanziati con risorse Pon realizzati in tutta la regione dal 1° gennaio al 28 febbraio 2017, sconteranno intensità di aiuto e metodi di calcolo dell’agevolazione della disciplina previgente, applicandosi le nuove regole ai soli progetti realizzati dal 1° marzo 2017.

A mettere ordine su questi aspetti ci ha pensato il decreto direttoriale dello Sviluppo economico del 23 aprile.

L’intervento ministeriale è servito, inoltre, a ribadire alcuni aspetti specifici del regime di aiuto, applicabili ai soli progetti finanziati con le risorse Pon. Le verifiche del ministero, pena la decadenza dei benefici, si concentrano su alcuni requisiti obbligatori. Innanzitutto, il concorso all’assegnazione delle risorse è consequenziale al carattere innovativo dei progetti e alla coerenza con gli ambiti di «specializzazione intelligente». Tale valutazione è affidata, come ricorda l’articolo 3 del decreto direttoriale, direttamente al ministero. A tal scopo, è richiesto che i progetti che concorrono all’assegnazione dei fondi non siano ultimati al momento della presentazione della domanda e che comportino almeno 500mila euro di investimenti complessivi. È anche richiesto che i progetti non riguardino attività economiche rientranti nella sezione A della classificazione delle attività economiche Ateco 2007, ossia agricoltura, silvicoltura e pesca.

Fatta questa preliminare verifica, il ministero valuterà anche l’impatto in termini di aumento della competitività dell’impresa attraverso l’applicazione di programmi di ricerca e sviluppo. In tal senso, sarà anche verificato che il progetto sia caratterizzato, anche parzialmente, dalla presenza di immobilizzazioni rientranti tra gli investimenti innovativi.

Va anche segnalato che, a differenza degli altri progetti di investimento, questi hanno la necessità di rendicontare le spese di acquisizione delle immobilizzazioni materiali previste nella comunicazione ed effettivamente sostenute, allegando la documentazione indicata nell’articolo 5 del decreto direttoriale. Ad esempio, andranno allegate le copie delle fatture di acquisto, su cui andrà impresso un timbro con la dicitura «spesa di €(...) rendicontata, ai fini dell’utilizzo delle risorse del Pon Ic 2014-2020, a valere sul credito d’imposta previsto dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208 (articolo 1, commi 98-108) e valorizzata ai fini della compensazione operata con modello F24 del (…)». In alternativa, analoga dicitura potrà essere indicata nella causale di pagamento del titolo di spesa.

Andrà allegato, inoltre, anche un quadro riassuntivo dell’investimento, con la descrizione, tra l’altro, dell’attività produttiva oggetto del progetto di investimento realizzato e delle motivazioni per cui il progetto è ascrivibile ad uno o più ambiti di specializzazione intelligente.

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