Imposte

Il prelievo unico al 26% al test dei dividendi esteri

di Pierpaolo Ceroli e Luisa Miletta

La legge di Bilancio 2018 ha apportato rilevanti modifiche alle modalità di tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche e derivanti da partecipazioni in soggetti Ires. Dal 1° gennaio di quest’anno l’imposizione sostitutiva con aliquota del 26% è stata estesa ai dividendi da partecipazioni qualificate, rendendo così irrilevante la natura – qualificata o meno – delle partecipazioni detenute. La disciplina, quindi, prevede che per tutti i dividendi percepiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di impresa si applichi la sostitutiva del 26% (con l’esclusione della progressività Irpef).

Il nuovo assetto normativo riguarda sia i dividendi distribuiti da società nazionali che estere white list. Fanno invece eccezione i dividendi provenienti da Paesi black list, che restano imponibili – ai fini Irpef e addizionali – in capo al socio nella misura del 100 per cento.

Il regime transitorio

Per l’entrata in vigore della nuova disciplina è previsto un regime transitorio.

Continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti, con attrazione parziale dell’imponibile in capo al socio, per le distribuzioni di dividendi formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022.

In particolare:

gli utili formati fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, sono imponibili per il socio al 40%;

gli utili prodotti dopo l’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, sono imponibili per il socio al 49,72%;

gli uitili formati dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, sono imponibili per il socio al 58,14 per cento.

Le disposizioni della legge di Bilancio (imposizione univoca del 26%) si applicano invece agli utili prodotti successivamente al 31 dicembre 2017 e deliberati dal 2019.

Le doppie imposizioni

Un effetto collaterale della nuova disciplina, pensata per semplificare le modalità di imposizione, è che – rispetto al regime precedente – penalizza i contribuenti con redditi più modesti e avvantaggia coloro che hanno redditi più elevati.

Come accennato, anche i dividendi di fonte estera, purché non provenienti da paradisi fiscali, vengono assoggettati, dal 2018, alla sostitutiva del 26 per cento.

Occorre però tener presente che nella maggior parte dei casi il dividendo di fonte estera – anche se proveniente da Paesi white list o Ue – viene assoggettato a una ritenuta in uscita, la withholding tax, da parte del Paese estero di insediamento della società erogante. Peraltro, spesso i Paesi esteri trattengono una percentuale (ad esempio, Francia 30%, Germania 25% e Spagna 19%) maggiore di quella prevista dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni, sovente fissata in misura pari al 15 per cento.

Ipotizzando che nella riscossione del dividendo intervenga un intermediario residente, al cosiddetto netto frontiera verrà applicata l’imposta italiana del 26%, rendendo comunque molto gravosa la tassazione dei dividendi esteri, considerando anche che il recupero presso il Fisco estero della ritenuta pagata in più rispetto a quanto previsto dalla Convenzione può risultare arduo nella prassi.

Anche con riguardo alle plusvalenze l’assoggettamento alla sostitutiva del 26% viene esteso alla cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. La stessa tassazione resta applicabile alle plusvalenze da partecipazioni non qualificate, come già avveniva sino al 2017.

Plus e minusvalenze

Vengono modificate, in ossequio ai principi introdotti con la nuova disciplina, anche le modalità di compensazione di plus e minusvalenze. Le plusvalenze realizzate con la cessione di partecipazioni qualificate saranno conteggiate congiuntamente alle non qualificate, anche ai fini dello scomputo delle minusvalenze.

Anche nella dichiarazione dei redditi viene eliminato l’obbligo di indicare separatamente plus e minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate rispetto a quelle ritratte da partecipazioni non qualificate. Nel caso di minusvalenze eccedenti, queste potranno essere portate a scomputo del plus realizzate nei periodi d’imposta successivi, non oltre il quarto; tale meccanismo di recupero si applicherà unitariamente, un unico coacervo di minus da riportare in diminuzione di eventuali plusvalenze realizzate su partecipazioni qualificate o meno.

Per le plusvalenze non è prevista una disciplina transitoria, le nuove regole si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Vedi “Il quadro”

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