Adempimenti

Il premio per chi resta al lavoro non va erogato per lo smart working

La circolare 8/E: ammessi i dipendenti che hanno prestato attività (anche part time) anche se in trasferta

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di Marco Magrini e Paolo Parodi

Non spetta il premio di 100 euro rapportato ai giorni di lavoro svolti nel mese di marzo per i dipendenti in smart working, mentre sono ammessi i dipendenti che hanno prestato la loro attività lavorativa, anche in modalità part time, anche se in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell’impresa, purché riconducibili alla sede ordinaria di lavoro o luoghi di tradizionale prestazione lavorativa.

L’incentivo è riconosciuto in via automatica dai sostituti (privati e pubblici) fino dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile, ma è comunque possibile procedere entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine 2020.

In aiuto ai sostituti d’imposta, che hanno quindi tempo a disposizione per erogare il premio, i chiarimenti dell’Agenzia con la circolare 8/E/2020 per l’applicazione operativa dell’articolo 63 del decreto cura Italia.

Computo dei giorni: al fine del calcolo complessivo dei giorni rilevanti per la determinazione dell’importo del bonus spettante, rileva il rapporto tra le ore effettive lavorate nel mese e le ore lavorabili come previsto contrattualmente. Per i dipendenti licenziati (si ritiene anche assunti) nel mese, il bonus spetta in proporzione ai giorni di effettivo lavoro svolto presso la sede.

Le giornate di ferie, malattia, congedo e assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni, non devono considerarsi nel rapporto, né al numeratore né al denominatore. Fuori dal computo anche il periodo di lavoro svolto a distanza, al di fuori degli ordinari sede e luoghi in cui tradizionalmente viene prestata l’attività lavorativa, anche se funzionalmente e strutturalmente collegati ad essi attraverso l’ausilio di strumenti di comunicazione informatici e telematici, in quanto condizione assimilabile al «lavoro agile».

Il limite di reddito

Ai fini della verifica del limite di 40mila euro deve essere considerato esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva Irpef e non anche quello assoggettato a tassazione separata o a imposta sostitutiva (premi risultato). Confermati i chiarimenti della circolare 28/E/2016 in materia di tassazione dei premi e di distinzione rispetto al reddito complessivo. Il datore di lavoro per i nuovi assunti, se non ha rilasciato la «Cu» 2020 comprensiva dell’intero ammontare dei redditi di lavoro dipendente, dovrà richiedere al lavoratore un’autodichiarazione (articoli 46 e 47 Dpr 445/00) di attestazione e verifica del reddito conseguito nel 2019. Passa quindi la linea interpretativa per cui il valore dei 40mila euro resta limitato alle componenti il reddito di lavoro dipendente (articolo 49 Tuir), sottoposte a ritenuta alla fonte (articoli 23 e 29 del Dpr 600/73) e non tiene conto di eventuali altri redditi assimilati anche se desumibili dalla «Cu» 2020.

I sostituti recuperano in compensazione orizzontale il premio anticipato al dipendente mediante F24 o F24EP con i servizi telematici dell’Agenzia (risoluzione 110/E/2019) senza altri limiti o vincoli utilizzando i codici tributo indicati dalla risoluzione 17/E/2020.

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