Premio per chi resta al lavoro, compensazione senza visto
La risoluzione 17/E: il sostituto d’imposta potrà recuperare il bonus in compensazione con l’invio degli F24
Pubblicati i codici tributo per il recupero in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite modelli F24 e F24EP (enti pubblici), del premio di 100 euro erogabile ai lavoratori dipendenti in base al decreto cura Italia.
L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 17/E/2020, ha reso noti i codici tributo previsti per la compensazione del premio di 100 euro che i datori di lavoro privati e pubblici riconoscono, automaticamente, ai propri dipendenti a partire dalle retribuzioni in pagamento nel mese di aprile, in riferimento al mese di marzo, sulla base dell’articolo 63 del Dl 18/2020.
Per il recupero l’invio deve essere telematico
La risoluzione chiarisce che, ai fini del recupero in compensazione, i modelli F24 devono essere presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento (articolo 37, comma 49-bis, Dl 223/2006), ma il recupero in compensazione non deve essere preceduto dalla presentazione di alcuna dichiarazione da cui emerga il relativo credito; inoltre, i sostituti potranno operare senza tenere conto del limite di 5mila euro (non si applica l’ultimo periodo del comma 1, articolo 17, del Dlgs 241/1997).
Per il modello F24 ordinario verrà usato il codice tributo 1699, mentre per il modello F24EP e il 169E dovranno essere compilati i campi per dare evidenza del mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del premio (nei formati “00MM” e “AAAA”).
Incertezze sulle modalità di computo
Tenuto conto delle finalità della norma premiale a favore del personale che ha prestato la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro nel particolare periodo, restano alcune incertezze sui criteri e sulle modalità di attribuzione, oltre che sulla modalità di computo dei giorni di lavoro prestato e sull’esatta definizione degli aventi diritto in relazione al riferimento da assumere per stabilire l’eventuale superamento o meno della soglia del reddito complessivo da lavoro dipendente nell’anno 2019. Dovrebbe essere confermato che il valore dei 40mila euro da considerare resti limitato al reddito di lavoro dipendente (articolo 49 Tuir) e non si debba tenere conto del dato desumibile dalla CU2020, che potrebbe risultare superiore comprendendo, ad esempio, anche redditi assimilati di cui all’articolo 50, comma 1, del Tuir. Conforterebbe questa tesi il fatto che l’articolo 63, comma 2, nell’indicare i sostituti che devono riconoscere il premio, non menziona l’articolo 24 del Dpr 600/1973, ma solo gli articoli 23 e 29; quindi parrebbe individuare solo i datori privati, pubblici, organi e amministrazioni dello stato tenuti ad effettuare ritenute di lavoro dipendente.
Non è chiaro, poi, come trattare il caso dei lavoratori dipendenti rientranti nelle categorie del “rientro cervelli”, nonché degli “impatriati” (articoli 44 del Dl 78/2010 e 16 del Dlgs 147/2015), anche se la lettera della norma indurrebbe a considerare la quota di reddito esente come non rilevante ai fini della soglia dei 40mila euro.
Per i sostituti esiste comunque la possibilità di rinviare l’attribuzione e procedere entro le operazioni di conguaglio del 2020.