Il principio del giudicato riflesso viene superato da un giudizio successivo
“Il giudicato riflesso”, ovvero il principio per cui un coobbligato può avvalersi del giudicato favorevole, emesso in un giudizio promosso da altro coobbligato, anche se non vi ha partecipato, può essere invocato solamente dal soggetto che non sia diretto destinatario di un diverso e contrario giudicato formatosi nel frattempo; pertanto, in caso di contrasto tra due giudicati, prevale quello successivo sotto il profilo temporale.
Questa la motivazione della sentenza 7009 , depositata il 18 dicembre 2017, con cui i giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Milano ( pres. D'Orsi – relatore Chiametti) rigettano il ricorso.
La vicenda
Il caso che i giudici milanesi si sono trovati ad affrontare riguardava l'impugnazione da parte di un contribuente di una cartella di pagamento derivante da un’iscrizione a ruolo in seguito a sentenza della CTR; la controversia traeva origine da un precedente avviso di liquidazione che scaturiva, a sua volta, da una sentenza civile del tribunale di Milano in base alla quale era stata richiesta alle parti la relativa imposta di registro in misura proporzionale.
L’attuale ricorrente impugnava l’avviso di liquidazione ed il relativo giudizio si concludeva con esito sfavorevole in secondo grado a cui seguiva l’iscrizione a ruolo e la cartella impugnata nel giudizio de quo; nelle more la controparte del giudizio civile, condebitore dell’imposta di registro di cui alla sentenza civile, aveva impugnato il medesimo avviso di liquidazione ottenendo una sentenza parzialmente favorevole che riduceva l’imposta dovuta da proporzionale a fissa.
Fra i vari motivi di ricorso il contribuente lamentava l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo sulla base del diverso esito dell’impugnazione da parte dell’altro coobbligato in solido.
L’ Ufficio si costituiva in giudizio richiamando a supporto un orientamento giurisprudenziale della suprema Corte di cassazione secondo il quale l’estensione del giudicato più favorevole nei confronti del condebitore poteva avvenire solo qualora quest’ultimo fosse rimasto inerte; ed ancora evidenziava come nel caso in cui ci fossero dei giudicati contrastanti la questione era da risolvere avvalendosi del criterio temporale secondo cui il giudicato giunto successivamente prevaleva sul giudicato formatosi prima.
La sentenza
Il Collegio ambrosiano cita a supporto l’articolo 1306, Codice civile. laddove stabilisce che:
1. La sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori;
2. Gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore; gli altri creditori possono farla valere contro il debitore, salve le eccezioni personali che questi può opporre a ciascuno di essi.
Lo schema tracciato nell’articolo 1306 del Codice civile, sottolineano i giudici, cui si ispira la disciplina favorevole al condebitore solidale, è volto a munire tale obbligato, quando sia rimasto estraneo al giudizio, dell’eccezione da “apporre “ al creditore, per paralizzarne la pretesa (o la maggiore pretesa), in caso di giudicato favorevole conseguito da altro condebitore (comma 2).
Quindi decidono di risolvere la controversia a favore della parte pubblica richiamando a supporto due principi espressi dalla Suprema Corte:
1.«Il giudicato riflesso», ovvero il principio per cui un coobbligato può avvalersi del giudicato favorevole, emesso in un giudizio promosso da altro coobbligato, anche se non vi ha partecipato, può essere invocato solamente dal soggetto che non sia diretto destinatario di un diverso e contrario giudicato formatosi nel frattempo, Cassazione, sezione tributaria 12401 del 23 agosto 2003 e n. 3306 del 6 marzo 2003);
2.Occorre fare riferimento al criterio temporale in base alla regola generale lex posterior derogat priori e pertanto il giudicato successivo prevale in ogni caso sul primo (Cassazione 833 del 25 gennaio 1993).
Ctp Milano, sentenza 7009 del 18 dicembre 2017