Contabilità

Il principio per rendicontare i ricavi può scontare due presupposti

di Elbano De Nuccio

L’Organismo italiano di contabilità (Oic), nell'ambito del costante lavoro di aggiornamento dei principi contabili svolto in osservanza dell'articolo 12 del decreto legislativo 139/2015, ha rilevato che gli attuali principi contabili, non occupandosi nello specifico delle voci di conto economico, non trattano in un apposito principio contabile la contabilizzazione dei ricavi. Tale carenza può comportare la diffusione di comportamenti difformi tra le società̀ e, in alcuni casi, può anche indurre a non precise interpretazioni delle attuali previsioni contabili. Pertanto, l'Oic già da tempo e in più occasioni, immediatamente dopo la conclusione della revisione dei principi contabili conclusasi nel 2016, ha sentito l'esigenza di avviare un progetto sui ricavi. Su tale tema sono stati svolti numerosi approfondimenti e l'Oic, partendo dall'assunto che un contratto di vendita può̀prevedere varie obbligazioni a fare e che, quindi, il primo step nel processo di elaborazione di un nuovo principio contabile sui ricavi deve essere quello della definizione dell’unità̀ elementare di contabilizzazione, ha quindi ritenuto di prospettare, attraverso un discussion paper, almeno due possibili linee di intervento per la redazione di un nuovo principio contabile.

In una prima ipotesi, è̀prevista l'elaborazione di un unico principio contabile sui ricavi nel quale far confluire le attuali disposizioni in materia contenute nell'Oic 15 e nell'Oic 23. In tale ipotesi il contratto di vendita verrebbe scomposto in singole unità̀ elementari di contabilizzazione (ad esempio, cessioni di beni, prestazioni di servizi e lavori in corso su ordinazione) da determinare distintamente nell'ambito del principio. Questo approccio richiederebbe, in altre parole, l'introduzione di regole per la suddivisione dei contratti basate sull'esistente distinzione tra vendita di beni, prestazione di servizi oppure lavori in corso su ordinazione con regole distinte di contabilizzazione per ciascuna tipologia di ricavi. Alla vendita dei beni andrebbe applicato il criterio di rilevazione dei ricavi sulla base del trasferimento dei rischi e dei benefici, ai servizi il criterio della prestazione effettuata, mentre per i lavori in corso su ordinazione il criterio della percentuale di completamento oppure della commessa completata secondo le disposizioni dell'Oic 23.

Per quanto riguarda il secondo approccio, anche in questo caso è prevista l'elaborazione di un unico principio contabile sui ricavi ma la separazione del contratto di vendita in unità elementari di contabilizzazione verrebbe declinata mediante un unico criterio contabile che prescinde dalla qualificazione delle obbligazioni contrattuali facendo unicamente riferimento all'esistenza di una unica obbligazione contrattuale. Tale approccio prevede un'unica regola contabile da applicare ad ognuna delle unità elementari di contabilizzazione (ad esempio, ricavi tra vendita di beni, prestazione di servizi e lavori in corso su ordinazione) identificate a prescindere dalla tipologia di ricavo. Si rende dunque necessario individuare le circostanze in cui il ricavo sia da rilevarsi al momento del completamento dell'obbligazione contrattuale oppure lungo il periodo in cui questa viene effettuata. Il criterio di distinzione potrebbe essere quello cosiddetto del trasferimento del controllo al cliente. Per controllo si intende la capacità del cliente di decidere l'uso dell'attività e di trarne tutti i benefici.

La differenza tra i due approcci risiede principalmente nel fatto che il secondo approccio rileva il ricavo, in ipotesi di cessione di beni, esclusivamente nella misura in cui i benefici sono stati trasferiti al cliente. Il primo richiede, invece, di fare un'ulteriore valutazione in relazione al trasferimento dei rischi. Per quanto concerne i servizi non dovrebbero risultare particolari differenze. Per quanto attiene ai lavori in corso, inoltre, i due modelli di contabilizzazione previsti dall'Oic 23 sono perfettamente compatibili con entrambi gli approcci.

Il discussion paper sui ricavi è disponibile sul sito della Fondazione all'indirizzo www.fondazioneoic.it ed il termine per far pervenire i commenti è il 30 giugno 2019.

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