Imposte

Il proprietario che affitta lo stadio ha diritto alla detrazione Iva

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di Renato Portale

Uno stadio di calcio che, dietro corrispettivo, viene concesso da una società in disponibilità a un club partecipante al campionato nazionale, sulla base di un contratto che riserva taluni diritti e prerogative al proprietario e prevede la prestazione, da parte di quest’ultimo, di una serie di servizi, non costituisce una «locazione di beni immobili» esente da Iva. Trattandosi pertanto di una prestazione generica, il proprietario dello stadio ha diritto all’intera detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti e non sconta alcuna limitazione per il recupero dell’Iva pagata.
Questa la decisione dalla Corte di giustizia Ue nella sentenza depositata ieri, relativa alla causa C-55/14 in cui erano parte una società comunale, proprietaria di uno stadio di calcio e il fisco belga che aveva negato alla stessa la piena detrazione dell’Iva pagata a monte. La sentenza, contiene inoltre dei principi estremamente interessanti per stabilire la differenza tra una prestazione di locazione esente ed una generica prestazione di servizi soggetta ad imposta.
Il fatto
Una società appartenente ad un comune belga gestisce uno stadio di calcio; per l’acquisizione di questo, avvenuta nel 2003, aveva dovuto versare una somma rilevante di Iva e l’aveva portata in detrazione nella dichiarazione relativa a tale annualità. Nell’agosto dello stesso 2003, la società aveva concluso con un «Football Club» una convenzione in base alla quale quest’ultimo poteva fruire, a fronte di un corrispettivo, degli impianti dello stadio per l’intera durata del campionato di calcio, programmato in 18 giornate per singola stagione. A seguito di verifiche effettuate presso la sede della società nel corso degli anni 2004 e 2006, l’amministrazione finanziaria belga aveva ritenuto che la società avesse effettuato, in riguardo all’Iva, una serie di distinte operazioni:
1) operazioni soggette a Iva (pulizia, manutenzione, taglio dell’erba, semina, ecc.) con conseguente detraibilità dell’Iva pagata a monte;
2) operazioni che esulano dalla sfera di applicazione dell’Iva (concessione a titolo gratuito, della disponibilità di talune installazioni sullo stadio), con conseguente esclusione della detraibilità dell’Iva assolta a monte;
3) operazioni esenti da Iva (locazione dell’impianto immobiliare) con esclusione della detraibilità dell’Iva assolta a monte. L’amministrazione finanziaria belga concludeva quindi che la concessione della disponibilità di talune installazioni dello stadio dovesse essere considerata, alla luce del tipo di convenzione conclusa con la società, una locazione immobiliare, con conseguente esenzione dall’Iva e perdita della detrazione.
La sentenza
I giudici del Lussemburgo, interessati della questione dalla Corte d’appello belga, hanno interpretato le norme comunitarie su esenzione e detrazione dell’Iva emettendo questi interessanti principi:
1) la caratteristica fondamentale della nozione di «locazione di beni immobili», è quella di conferire alla controparte contrattuale, per una durata convenuta e dietro corrispettivo, il diritto di occupare un immobile come proprietario e di escludere qualsiasi altro soggetto dal beneficio di tale diritto;
2) nella fattispecie sembra trattarsi di una prestazione di un servizio più complesso di accesso agli impianti sportivi, ove la società proprietaria si occupa della supervisione, della gestione, della manutenzione e della pulizia degli impianti medesimi;
3) il valore economico dei vari servizi prestati dalla società, che rappresentano l’80% del corrispettivo contrattualmente previsto, costituisce un indizio per qualificare l’operazione oggetto del procedimento principale complessivamente come prestazione di servizi anziché quale locazione di beni immobili;
4) la messa a disposizione per un massimo di 18 giornate calcistiche, qualificano il godimento convenuto come occasionale e temporaneo, cosa che costituisce un indizio ulteriore per ritenere che l’operazione debba essere complessivamente qualificata come prestazione di servizi anziché come locazione di un bene immobile.

La sentenza della causa C-55/14

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