Controlli e liti

Il Pvc citato va allegato (o riprodotto)

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di Giorgio Emanuele Degani e Damiano Peruzza

L’avviso di accertamento motivato per relationem, senza che sia allegato l’atto richiamato o che ne sia stato riprodotto il contenuto essenziale, è nullo per violazione dell’articolo 7, comma 1, legge 212/2000. Lo afferma la Ctp di Ascoli Piceno nella sentenza 249/2/2018 (presidente Merletti, relatore Casarella), che si pone in continuità con la pacifica giurisprudenza di legittimità sulla motivazione della pretesa impositiva.

Il contribuente deve essere posto nella condizione di poter esercitare il proprio diritto di difesa, costituzionalmente garantito. Deve essere reso edotto delle ragioni fondanti la pretesa impositiva ab origine, al fine di contestarne efficacemente l’an e il quantum debeautur.

Tale obbligo, quindi, impone che il provvedimento impositivo si caratterizzi per una motivazione compiuta, con un grado di determinatezza e intelligibilità atto a consentire al contribuente di comprendere il motivo della ripresa, nonché di conoscere le fonti di prova che la sorreggono.

Nel caso di specie, l’agenzia delle Entrate ha fondato l’avviso, relativo a delle prestazioni asseritamente fittizie rese al contribuente da società cartiere, basandosi sul richiamo a taluni processi verbali di constatazione redatti nei confronti di altre società ma non allegati all’avviso di accertamento, né riprodotti tramite l’indicazione dell’oggetto, del contenuto e dei destinatari dei rilievi.

I giudici, richiamando tra le tante la Cassazione 562/2017, hanno annullato l’avviso di accertamento impugnato. Il principio espresso, oltre a dare concreta attuazione al dettato costituzionale, consente al giudice di avere gli elementi a fondamento dell’accertamento. L’obbligo di allegazione e motivazione, infatti, oltre ad assicurare il diritto di difesa del contribuente, svolge anche una funzione processuale che incide sul sindacato di legittimità dell’atto impugnato, stante l’impossibilità per il giudice di supplire alle mancanze probatorie dell’amministrazione finanziaria. Si tratta di un obbligo ineludibile e non surrogabile dalla conoscibilità in astratto di certi elementi, il cui unico limite è dato dagli atti con cui il contribuente ha avuto formale conoscenza.

In virtù di questi principi, la Ctp ha ritenuto che, stante la mancata allegazione e riproduzione del Pvc citato, la società ricorrente non aveva potuto né verificare né contraddire i presupposti alla base dell’avviso di accertamento, a causa del vizio di motivazione.

Ctp di Ascoli Piceno sentenza 249/2/2018

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