La Reoco non eredita il regime della società scissa
La risposta a interpello 40/2020 chiarisce che non è applicabile il regime agevolato per il ramo d’azienda acquisito
La Reoco beneficiaria di un’operazione di scissione, mediante la quale ha ricevuto l’apporto di un ramo d’azienda (già di proprietà di una società esercente il leasing), dedito alla gestione di beni immobili oggetto di contratti di leasing risolti per inadempimento, non può applicare, alle sue vendite, lo stesso regime fiscale che applicherebbe, nelle vendite di immobili derivanti da leasing risolti, la società di leasing scissa. Lo afferma l’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 40 del 10 febbraio 2020.
Il caso
Il caso che l’Agenzia ha analizzato è quello di una Reoco (Real estate owned company), finalizzata a ricollocare sul mercato beni immobili rinvenienti dalla risoluzione, per inadempimento dell’utilizzatore, di contratti di locazione finanziaria, originata per effetto della scissione di una società di leasing appartenente a un gruppo bancario.
Al riguardo, all’agenzia delle Entrate è stato rappresentato che le autorità di vigilanza (la Bce e la Banca d’Italia) hanno indicato come priorità del sistema bancario la riduzione dell’ammontare delle esposizioni deteriorate nei bilanci delle società bancarie e delle società che svolgono attività di intermediazione finanziaria; e che questo obiettivo possa essere perseguito ricorrendo a veicoli specializzati quali le Reoco.
Si pone, a questo punto, il tema dell’applicabilità alla Reoco in questione della disciplina di cui all’articolo 35, comma 10-ter. 1, Dl 223/2006 (l’assoggettabilità delle compravendite di immobili rinvenienti da leasing risolti alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa), emanato proprio allo scopo di agevolare la dismissione del «magazzino immobiliare» che si forma in capo alle società di leasing a causa dell’inadempimento dei soggetti utilizzatori. E ciò, anche alla luce del fatto che la predetta agevolazione è stata estesa (ai sensi dell’articolo 7.1, comma 4-ter, legge 130/1999) anche alle cessioni di immobili effettuate dalle Reoco (definite in questo caso come «società veicolo d’appoggio») che siano costituite nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione, alle quali siano ceduti dei beni relativi a rapporti di locazione finanziaria.
In sostanza, il tema è se, per effetto della predetta operazione di scissione, la posizione sostanziale soggettiva facente capo alla società scissa, si trasmetta alla società beneficiaria della scissione, in considerazione della situazione di continuità di posizioni giuridiche tra le società partecipanti a un’operazione di scissione.
La risposta delle Entrate
L’Agenzia ha dunque risposto negativamente, osservando che, dato anche il tenore letterale della norma agevolativa in commento, l’agevolazione in parola possa essere applicata solo al ricorrere del requisito soggettivo in capo al cedente (banca o intermediario finanziari), sulla base dell’idea che le norme agevolative sono di stretta interpretazione, e, pertanto, l’ambito applicativo delle stesse non può essere esteso, in via interpretativa, a fattispecie non espressamente contemplate dalla norma.