Controlli e liti

Il rapido susseguirsi di norme tributarie non genera «obiettiva incertezza» interpretativa

Secondo la Cassazione (ordinanza 26542/20) il succedersi di disposizioni sulla stessa materia non è motivo per escludere la sanzione

di Laura Ambrosi

Il susseguirsi di norme tributarie che disciplinano una determinata materia non è sufficiente per generare incertezza e quindi escludere la sanzione. A confermare questo rigoroso orientamento è la Corte di cassazione con l’ordinanza 26542/2020 depositata il 23 novembre.

La vicenda trae origine dall’impugnazione di una contribuente, la quale, tra i diversi motivi, eccepiva anche l’inapplicabilità delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza normativa (articolo 6 del Dlgs 472/97 e articolo 8 del Dlgs 546/92). In particolare, la norma tributaria relativa alle specifiche contestazioni contenute nell’atto impositivo era stata modificata più volte in un tempo ravvicinato.

La Suprema corte, rigettando il ricorso, ha innanzitutto ricordato che in tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie c’è l’esclusione della responsabilità del contribuente, quando sussiste incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della normativa (Cassazione 23845/2016 e 3108/2019).

Tale incertezza è caratterizzata dall’impossibilità di individuare in modo univoco, al termine di un procedimento interpretativo, la norma giuridica di riferimento. Si tratta di una valutazione possibile solo al giudice mediante la rilevazione di una serie di fatti indice, per i quali risulta irrilevante “l’ignoranza soggettiva” incolpevole da parte del destinatario della norma (contribuente e/o amministrazione).

Nel caso in esame, però, i giudici di legittimità hanno rilevato che il succedersi anche ravvicinato di disposizioni normative della stessa materia non rientra tra le condizioni di obiettiva incertezza interpretativa.

La decisione, confermando questo rigoroso orientamento, sembra trascurare le concrete difficoltà quotidiane degli operatori del settore nella continua interpretazione della normativa tributaria, caratterizzata non solo da numerose disposizioni spesso di non agevole comprensione, ma anche parecchi interventi di prassi (circolari, risoluzioni, comunicati, eccetera).

Occorre invece tener presente che i dubbi interpretativi sorgono per lo più in sede di prima applicazione di una nuova norma fiscale. Valga per tutti l’esempio vissuto in questi mesi durante i quali si sono susseguite norme tra loro anche incompatibili e che sicuramente hanno generato più di qualche dubbio applicativo.

È vero, però, che a distanza di molto tempo la lettura cronologica di queste disposizioni risulterà assolutamente chiara. Forse, quindi, la valutazione dovrebbe considerare l’incertezza che può sussistere nel momento in cui certi comportamenti sono attuati (e non il “senno del poi”).

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