Controlli e liti

Il ravvedimento riapre i termini Iva

di Benedetto Santacroce e Anna Abagnale

Il ravvedimento operoso riapre i termini per l’esercizio del diritto alla detrazione o al rimborso. Riassumendo quanto affermato dalla Corte di Giustizia Ue, nella sentenza del 21 marzo, relativa alla causa C-533/16, sono ribadite le condizioni che danno diritto alla detrazione dell’Iva, nonché al rimborso dell’Iva assolta.

Si tratta dell’esigibilità dell’imposta, a cui deve far seguito il possesso della fattura d’acquisto. Pertanto, nell’ipotesi di regolarizzazione di una precedente operazione da parte del cedente che, errando in un primo momento, aveva fatturato non applicando l’Iva, il termine per detrarre l’imposta per il cessionario comincia a decorrere dalla data di ricezione delle fatture riemesse.

Due società di diritto slovacco cedevano, per il periodo dal 2004 al 2010, alcuni beni ad una società tedesca, emettendo per errore fatture senza Iva. Nel 2010, le società provvedevano alla regolarizzazione dell’errore, emettendo note di variazione in aumento, presentando le integrative e versando l’Iva dovuta. A questo punto nel 2011 la società tedesca presentava una domanda di rimborso Iva, applicata alle forniture in questione. Domanda che veniva accolta solo parzialmente, in quanto si considerava decorso il termine di decadenza di cinque anni, previsto dal diritto slovacco.

La Corte europea, investita del problema, ribadisce alcuni principi. Innanzitutto, la direttiva 2008/9 detta le modalità e non le condizioni che disciplinano il diritto al rimborso ai non residenti; per queste ultime le norme di riferimento restano quelle della direttiva 2006/112/Ce. In questi termini, si pone un parallelismo tra il diritto di un soggetto passivo residente in uno Stato membro ad ottenere la restituzione dell’Iva assolta in un altro paese membro e il diritto a detrarre l’Iva pagata a monte nel proprio Stato membro.

Il cessionario, in questo caso, si è trovato in una condizione di oggettiva impossibilità di esercitare il proprio diritto al rimborso, non disponendo di fattura. Dunque, non essendovi danno per l’Erario (in quanto l’Iva dovuta è successivamente versata) né ipotesi di abusi o collusioni, e non essendovi prove di una mancanza di diligenza, alla società in questione non può essere opposta la decorrenza del termine per detrarre.

È solo quando entrambe le condizioni sostanziali e formali si sono realizzate, che nasce il diritto a detrarre l’Iva sugli acquisti interni, ed analogamente il diritto a chiedere l’imposta a rimborso. Ciò significa che, generalizzando, in tutte le ipotesi di ravvedimento, il destinatario dell’operazione «ravveduta» è rimesso nei termini per esercitare il proprio diritto a detrarre o essere rimborsato al momento in cui riceve la fattura.

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