Controlli e liti

Il reato resta anche con debito estinto

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di Laura Ambrosi

Se la sentenza di condanna è definitiva, il pagamento integrale del debito non può portare alla non punibilità in applicazione della nuova norma penale tributaria.

A fornire questo principio è la Corte di Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 13110 depositata ieri.

Un contribuente veniva condannato per il reato di omesso versamento di ritenute con una sentenza del 2013.

Avverso la decisione era stata proposta istanza di revoca, rigettata però dal Gip in sede di esecuzione e pertanto l’imputato ricorreva in Cassazione.

In particolare, lamentava la mancata revoca della pena nonostante, prima della sentenza di applicazione, avesse integralmente pagato il debito tributario.

Evidenziava, infatti, che per effetto delle modifiche intervenute all’articolo 13 del decreto legislativo 74/2000 (a opera del Dlgs 158/2015), al versamento del dovuto prima dell’apertura del dibattimento di primo grado conseguiva la non punibilità del reato.

La giurisprudenza di legittimità intervenuta sul punto ha affermato che tale facoltà va riconosciuta anche a chi ha eseguito il versamento in data successiva, a condizione che il dibattimento fosse avvenuto prima della modifica normativa.

La Suprema Corte, ritenendo infondato il ricorso, ha chiarito alcuni principi sull’applicabilità della nuova norma. Innanzitutto è stato confermato che la non punibilità prevista è applicabile ai procedimenti in corso al momento di entrata in vigore della disposizione e che in simili ipotesi il limite temporale va ravvisato nella prima udienza utile successiva alla norma.

Tuttavia, occorreva comprendere il trattamento da riservare ai procedimenti “non più in corso” perché irreversibilmente definiti. Sul punto, la Cassazione ha rilevato che la modifica della norma, riguardando esclusivamente le implicazioni sanzionatorie, non produce l'effetto di escludere la configurabilità del reato e la responsabilità risarcitoria per i pregiudizi cagionati ai terzi.

La modifica, infatti, incide soltanto sulla possibilità di irrogare la sanzione nei confronti del suo autore.

Ne consegue, pertanto, che nonostante l’integrale pagamento del dovuto, il reato resti comunque punibile.

Cassazione, sentenza 13110/2018

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