Il «recapture» viaggia per singolo Stato
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L’articolo 168-ter, comma 7, del Tuir prevede il recapture delle perdite nette conseguite da ciascuna stabile organizzazione nei cinque periodi d’imposta antecedenti a quello di effetto dell’opzione. In sintesi, accedono al regime di esenzione solo gli utili eccedenti le perdite nette della stabile organizzazione scomputate dai redditi positivi della casa madre nel quinquennio anteriore.
Si tratta di una previsione, sulla falsariga di quanto stabilito dal legislatore britannico, la cui finalità è quella di mettere sullo stesso piano l’impresa che, in sede di costituzione della sua prima stabile organizzazione, opera ex novo per la branch exemption e l’impresa che invece ha già stabili organizzazioni ed intende passare al metodo dell’esenzione.
Nella bozza di provvedimento veniva introdotto il concetto di recapture totale che operava per masse e non per singola stabile. In sostanza, ai fini della determinazione dell’ammontare di perdite da riassorbire, era possibile compensare le perdite nette del quinquennio di una o più branch con gli eventuali utili netti di altre stabili organizzazioni. In altre parole, secondo la bozza, il riassorbimento non poteva essere superiore al saldo netto negativo importato dalla casa madre dagli stabilimenti esteri e doveva essere ripartito in modo proporzionale fra le stabili che hanno contribuito alla sua formazione.
Il punto 4.4. del provvedimento definitivo prevede, invece, che il recapture sia calcolato per singolo Stato, assumendo che in ciascuno esista una sola stabile organizzazione, anche se quest’ultima ha nel medesimo Stato più dislocazioni territoriali. Il recapture per singolo Stato si determina sommando algebricamente i risultati conseguiti dalla branch nei cinque periodi di imposta precedenti l’opzione. Se il risultato è negativo, l’importo rileva ai fini del recapture.
Il punto 4.3 del provvedimento reca una ulteriore novità laddove stabilisce che qualora nei cinque periodi di imposta antecedenti a quello di efficacia dell’opzione siano state conseguite perdite fiscali sia dalla branch sia dall’impresa, quelle di quest’ultima si considerano prioritariamente utilizzate. Si tratta dell’adozione del principio cosiddetto di “galleggiamento”, in sostituzione di quello proporzionale previsto dalla bozza e di più complessa gestione, in base al quale si considerano utilizzate per prime e fino a concorrenza del loro ammontare le perdite della casa madre.
Ne deriva che l’ammontare di perdite della stabile organizzazione non utilizzate, dopo lo scomputo delle perdite della casa madre, non andranno riassorbite e si estinguono.
Il punto 5.1 del provvedimento modifica anche la soluzione recata dalla bozza in merito all’utilizzo delle perdite in caso di adesione al consolidato nazionale. Il principio per cui possono essere oggetto di recapture solo le perdite effettivamente utilizzate prima del periodo di efficacia dell’opzione veniva declinato, in caso di consolidato, mediante una presunzione. Era, infatti, previsto che le perdite trasferite alla tassazione di gruppo dalla stabile organizzazione nei cinque periodi ante opzione si considerano in ogni caso utilizzate dalla casa madre italiana. In altri termini, in modo semplificatorio, le perdite fiscali importate dalla branch si consideravano acquisite a titolo definitivo dalla fiscal unit; in luogo della consolidante, il recapture lo faceva la casa madre. Si trattava di una semplificazione che voleva evitare che ricadessero sulla consolidante le conseguenze di scelte effettuate dalle altre società aderenti alla tassazione di gruppo.
Il provvedimento definitivo adotta una soluzione diversa. È previsto che la casa madre può scegliere di considerare definitivamente utilizzate le perdite in questione trasferite al consolidato (laddove non abbia utilizzato essa stessa dette perdite) o, in alternativa, le perdite della stabile trasferite al consolidato e non utilizzate vengono sterilizzate in misura corrispondente e quindi non sono riportabili ai sensi dell’articolo 84 del Tuir.