Il regime dei contribuenti minimi esteso ai non residenti “ Schumacker”
L'articolo 7 della legge europea 2013-bis, approvata definitivamente lo scorso 21 ottobre 2014, contiene importanti novità per le persone fisiche che producono in Italia almeno il 75% del proprio reddito complessivo ma sono qualificabili come fiscalmente residenti in uno Stato estero appartenente all'Ue ovvero in uno Stato See che assicuri un adeguato scambio di informazioni. Con le nuove disposizioni, infatti, essi potranno determinare l'Irpef dovuta in Italia usufruendo delle medesime deduzioni e detrazioni fiscali “riservate” ai soggetti fiscalmente residenti in Italia, una volta che sarà stato emanato un decreto di natura non regolamentare del ministro dell'Economia e delle finanze per dare concreta attuazione alle novità appena introdotte.
Le novità in questione, applicabili a partire dal periodo d'imposta 2014, troveranno applicazione solo nei confronti delle persone fisiche non residenti che non godano di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza.
Un'altra importante novità contenuta nel medesimo articolo 7 della legge in commento è costituita dall'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione del regime dei contribuenti minimi, sinora non applicabile nei confronti dei contribuenti non residenti. Anche in questo caso, i contribuenti interessati dalle novità legislative sono le persone fisiche che producono in Italia almeno il 75% del proprio reddito complessivo ma sono qualificabili come fiscalmente residenti in uno Stato estero appartenente all'Ue ovvero in uno Stato See che assicuri un adeguato scambio di informazioni. Le novità appena introdotte in materia di contribuenti minimi dovranno poi essere coordinate con la revisione di tale sistema di tassazione, oggetto di importanti modifiche nell'ambito della legge di stabilità per il 2015.
Le norme in commento sono state introdotte per agevolare la chiusura della procedura di infrazione 2013/2027, secondo cui il sistema italiano di tassazione dei non residenti era stato giudicato dalla Commissione Europea come discriminatorio nei confronti dei cittadini europei, alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea relativa al caso C-279/93 (Finanzamt Köln-Altstadt contro Roland Schumacker). In tale occasione, la Corte lussemburghese aveva stabilito che la normativa tedesca in materia di tassazione dei non residenti fosse non conforme al diritto comunitario in quanto, non riconoscendo alcune agevolazioni fiscali ai non residenti aveva determinato la seguente situazione: il sig. Schumacker, cittadino fiscalmente residente in Belgio ma i cui redditi venivano prodotti principalmente in Germania, non producendo redditi significativi nello Stato di residenza non poteva beneficiare delle agevolazioni derivanti dalla presa in considerazione della sua situazione familiare e personale in nessuno dei due Stati ed era pertanto discriminato rispetto ad un lavoratore residente in Germania. La sussistenza o meno della residenza fiscale in Italia costituisce un importante fattore discriminante per la tassazione dei contribuenti ai fini Irpef. Le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia sono assoggettate a Irpef sui redditi ovunque prodotti nel mondo. I soggetti non residenti fiscalmente in Italia, sono invece tassati nel nostro Paese unicamente con riferimento ai redditi ivi prodotti. Tuttavia, l'articolo 24 del Tuir, parzialmente riscritto a opera della legge europea 2013-bis in commento, prevede un trattamento deteriore per i soggetti fiscalmente non residenti in Italia rispetto a quelli residenti. Le persone fisiche non residenti in Italia, infatti, secondo la disposizione ora in parte emendata, non potevano beneficiare di alcune detrazioni fiscali, tra cui quelle per carichi di famiglia. Tale discriminazione rispetto ai soggetti residenti era quindi evidentemente non conforme principi relativi alla libera circolazione delle persone, dei lavoratori dipendenti e autonomi di cui agli artt. 21, 45 e 49 del Trattato sul funzionamento dell'Ue (Tfue).
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